17 maggio 2013
Controllo del computer assegnato al dipendente: chiarimenti del Garante
Il Garante della privacy è nuovamente intervenuto su questo tema molto delicato e ha ribadito che il datore di lavoro non può controllare il contenuto del computer assegnato al dipendente senza averlo prima informato di tale possibilità e senza il pieno rispetto della libertà e della dignità del lavoratore [http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2149222].
Questa la decisione del Garante sul ricorso presentato da un dipendente che era stato licenziato senza preavviso dalla propria azienda e si era rivolto sia alla magistratura ordinaria per contestare la fondatezza dell’accusa e il conseguente licenziamento, sia al Garante per opporsi alle modalità con cui la società avrebbe acquisito e trattato i suoi dati.
Dai riscontri dell’Authority è emerso che una serie di documenti, sulla base dei quali il datore di lavoro aveva fondato la decisione di licenziare il dipendente, erano contenuti in una cartella personale del pc portatile assegnato al lavoratore. La società vi aveva avuto accesso quando il dipendente aveva portato il computer in sede per la periodica operazione di salvataggio dei dati aziendali. Contrariamente a quanto affermato dall’azienda però, non è risultato che il dipendente fosse stato informato sui limiti di utilizzo del computer aziendale, né sulla possibilità che potessero essere avviate così penetranti operazioni di analisi e verifica sulle informazioni contenute nel pc stesso.
Il Garante nella sua decisione ha ribadito che il datore di lavoro può effettuare controlli mirati al fine di verificare l’effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro; ma tale attività può essere svolta solo nel rispetto della libertà e della dignità dei lavoratori e del Codice della privacy che prevede, tra l’altro, che alla persona interessata debba essere sempre fornita un’idonea informativa sul possibile trattamento dei suoi dati connesso all’attività di verifica e controllo. Per compiere legittimamente il controllo, il datore di lavoro deve sempre informare preventivamente i lavoratori attraverso un apposito regolamento aziendale e con un’apposita informativa della possibilità di un possibile controllo.
Perciò il Garante ha vietato alla società ogni ulteriore utilizzo dei dati personali così acquisiti, mentre sarà l’autorità giudiziaria a valutare l’utilizzabilità nel procedimento civile già in corso della documentazione acquisita agli atti.
Scritto il 28-7-2014 alle ore 03:36
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