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Marcello Polacchini

La tutela della privacy nell'impresa

Il Blog di Marcello Polacchini

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Postilla » Generale » Il Blog di Marcello Polacchini » Privacy » Come difendere la propria privacy

23 ottobre 2012

Come difendere la propria privacy

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Ogni tanto si rivolgono a me dei semplici cittadini che ritengono sia stata violata la loro privacy e mi chiedono come agire per tutelare i loro dati personali e difendere i loro diritti.

Innanzitutto va ricordato che ogni persona può tutelare i propri dati personali, in primo luogo, esercitando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (accesso, aggiornamento, rettifica, ecc.). Per fare ciò l’interessato può presentare un’ISTANZA al titolare oppure (se è stato designato) al responsabile del trattamento, anche senza particolari formalità, per esempio inviandogli una raccomandata, un fax o una e-mail. Sul sito del Garante della privacy è disponibile un fac-simile che si può utilizzare per esercitare questi diritti.
In certi casi, individuati dalla legge (v. art. 9, comma 1, del Codice), l’istanza può essere anche verbale e viene annotata sinteticamente a cura dell’incaricato (o del responsabile) del trattamento.
Secondo le esigenze dell’interessato l’istanza può riguardare specifici dati personali, o categorie di dati o un particolare trattamento, oppure può riguardare tutti i dati personali che riguardano l’interessato, comunque essi siano trattati.
All’istanza il titolare (o il responsabile se designato), deve fornire idoneo riscontro, anche tramite un incaricato senza ritardo, cioè entro 15 giorni dal suo ricevimento, oppure entro 30 giorni se le operazioni necessarie per dare un integrale riscontro sono molto complesse, o se ricorre un altro giustificato motivo.

Ma cosa può fare l’interessato se la risposta alla sua istanza per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 non gli arriva nei termini indicati o non è soddisfacente? Oltre all’ovvio ricorso all’autorità giudiziaria per far valere i propri diritti, l’interessato può rivolgersi direttamente al Garante della privacy in vari modi.
Il rimedio principale è il RICORSO amministrativo al Garante, che è un atto formale poiché la decisione che viene adottata ha dei particolari effetti giuridici. Va però ricordato che l’utilizzo del ricorso al Garante è alternativo alla presentazione del ricorso all’autorità giudiziaria per l’esercizio dei medesimi diritti (art. 145).
Per presentare il ricorso si deve seguire attentamente quanto è previsto dall’art. 147 del Codice della privacy. In particolare, il ricorso può essere presentato solo per far valere i diritti di cui all’art. 7 del Codice e solo quando la risposta all’istanza con cui si esercita uno di questi diritti non arriva nei tempi indicati o non è soddisfacente, oppure se il decorso dei termini stabiliti dalla legge esporrebbe l’interessato a un pregiudizio imminente ed irreparabile. Va quindi precisato che non è possibile chiedere il risarcimento del danno in sede amministrativa di fronte al Garante: le eventuali pretese risarcitorie possono essere fatte valere solo innanzi al giudice competente (art. 152)
Al ricorso va allegata la ricevuta del versamento di 150 euro per i “diritti di segreteria”.
A conclusione del procedimento instaurato dal ricorso, se una delle parti l’ha richiesto, il Garante determina l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso e lo pone a carico della parte soccombente, salvo compensare le spese, anche parzialmente, se ricorrono giusti motivi.
L’ammontare delle spese del procedimento è stabilito dalla legge forfettariamente (art. 150, comma 3) da 500 a 1.000 euro secondo la complessità del procedimento.

Oltre al ricorso ci sono altri due strumenti di tutela a disposizione dell’interessato.
In primo luogo il RECLAMO al Garante, che è un atto scritto circostanziato con il quale si rappresenta una violazione della disciplina sulla materia di protezione dei dati personali (art. 141, comma 1, lett. a) del Codice). Al reclamo fa seguito un’istruttoria preliminare e un eventuale successivo procedimento amministrativo formale che può portare all’adozione di vari provvedimenti (v. art. 143 del Codice e artt. 8 e segg. del Regolamento del Garante n. 1/2007 ).
Anche al reclamo va allegata la prova del versamento di 150 euro per i “diritti di segreteria”.

Quando non è possibile o non si vuole presentare un reclamo circostanziato (ad esempio quando non si hanno le notizie necessarie), si può inviare una SEGNALAZIONE al Garante (art. 141, comma 1, lett. b) del Codice e artt. 13 e 14 del Regolamento del Garante n. 1/2007), fornendo gli elementi utili per un eventuale intervento del Garante per controllare genericamente l’applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.
La presentazione di una segnalazione al Garante è completamente gratuita, può essere fatta in carta libera e non è necessario seguire particolari formalità.

In ogni caso, per ottenere informazioni sul trattamento e la protezione dei dati personali, per fare segnalazioni o reclami, per fare quesiti, per chiedere assistenza nelle procedure e nei rapporti con il Garante e per richiedere documentazione e materiale informativo qualunque interessato si può rivolgere direttamente all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) del Garante della privacy.

Letture: 13734 | Commenti: 16 |
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16 Commenti a “Come difendere la propria privacy”

  1. aldo pastore scrive:
    Scritto il 29-10-2012 alle ore 12:52

    Gentile Signore, Non si è ancora capito che i gestori delle telecomunicazioni, nonostante gli utenti siano iscritti al Registro degli oppositori, e che non lo rispettano affatto, utilizzano un software che chiama automaticamente a partire da un numero “X”: FAccio un esempio : se il mio numero è 1111222 (privato)
    il software parte con le telefonate in automatico a partire, ad esempio dal numero 1111215, se non risponde nessuno contuinua con il 1111216-7-8-9-10 fino a raggiungere la mia utenza 1111222, che seppur riservata viene contattata dal software.Spero di essere stato chiaro . Al contrario potrei fare un disegnino.Piuttosto E’ la Guardia di Finanza che dovrebbe fare dei sopralluoghi presso i Call Center.: La multa per i gestori non è sufifciente.Occorerebbe revocare la licenza per 30 gg.

  2. Ranieri Michele scrive:
    Scritto il 29-10-2012 alle ore 19:45

    Egr. avv. Polacchini,
    Un cortese chiarimento circa l’art.12 comma h che prevede il caso di non necessità del consenso “…. o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria….”.
    Nella prima parte dl comma tratta di investigazioni (in rif. alla procedura penale) nella seconda parte citata parla di diritto in sede giudiziaria che intendo sia civile che penale.
    Vari legali mi quali hanno dato risposte vaghe se non finanche assurde, una richiesta di chiarimento al Garante della Privacy è caduta nel vuoto.
    In sede civile sono da ritenersi valide prove quali registrazioni audio/video non disponendo di testimoni o altre prove? Possono i Giudici rifiutare tali prove impedendo di far valere un proprio diritto.
    La ringrazio per l’ospitalità e per la risposta che vorrà darmi e le porgo i miei cordiali saluti.

  3. rudi scrive:
    Scritto il 22-11-2012 alle ore 03:12

    Salve Gentilissimo avvocato,avrei bisogno di un chiarimento in merito alla conservazione delle videoregistrazioni:
    In un locale pubblico, per quanto tempo il titolare può detenere le immagini videorestrate?
    solamente 24 ore ?
    e nel caso avesse dei sospetti, quale è il limite massimo di detenzione?
    Superato tale limite di detenzione la registrazione è da rienersi valida ai fini di una eventuale verifica dell’autorità giudiziaria?
    Spero che le mie domande siano chiare, la ringrazio per l’interessamento.
    Saluti

  4. Ranieri Michele scrive:
    Scritto il 26-11-2012 alle ore 00:49

    Spero avrà tempo e pazienza per rispondere alla domande poste e di interesse generale.
    Grazie.

  5. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 26-11-2012 alle ore 16:02

    @Rudi il periodo massimo di conservazione delle immagini videoregistrate è 24 ore, salvo in caso di festività o di chiusura settimanale del locale.
    Nel caso di attività particolarmente rischiose e per particolari motivate necessità la conservazione può essere fatta per massimo una settimana.

    Non capisco la sua ultima domanda.

  6. giuseppe scrive:
    Scritto il 26-11-2012 alle ore 16:09

    Buon giorno volevo porre alla sua cortese attenzione quanto segue.Mi è stata ritirata la patente perchè trovato positivo al cannabis,recatomi presso la struttura pubblica preposta a tali accertamenti (esami delle urine) mi sono accorto che nel bagno utilizzato dalla struttura stessa per il prelievo di rito vi era posizionata a circa 2 mt di altezza in corrispondenza della tazza wc una telecamera posizionata in modo tale da evincere le parti intime.Quindi desideravo sapere se tale pratica visti i motivi sopra citati fosse lecita.In attesa di un vostro cordiale riscontro colgo l’ occasione per porgerle distinti saluti. G.M

  7. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 26-11-2012 alle ore 16:17

    Sig. Ranieri credo che lei volesse fare riferimento all’art. 24 comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 196/03 che indica uno dei casi per i quali il trattamento di “dati comuni” dell’interessato non necessita del suo consenso espresso.

    Ad ogni modo, la questione del valore probatorio (specie in ambito penale) delle videoregistrazioni è tra le più dibattute sia in dottrina che in giurisprudenza ed esula da ciò che riguarda strettamente la privacy dei soggetti ripresi.
    Ho avuto già modo di occuparmi di questa delicata questione a proposito delle prove di un reato commesso da un lavoratore acquisite tramite telecamere installate per motivi di sicurezza (senza accordo sindacale o autorizzazione della DTL) che incidentalmente avevano ripreso anche il lavoratore a sua insaputa. Non mi sono mai occupato invece del valore probatorio delle videoriprese per far valere un proprio diritto in sede civile. La questione riguarda esclusivamente il diritto processuale. Del resto, come ho più volte detto, io mi occupo esclusivamente di tutela della privacy e prevalentemente in ambito aziendale, pertanto non saprei francamente che cosa risponderle, se non di leggere le innumerevoli sentenze emesse in materia sia dalla giurisprudenza di merito sia da quella di legittimità.

  8. Ranieri Michele scrive:
    Scritto il 30-11-2012 alle ore 04:18

    La ringrazio comunque per la risposta.
    Purtroppo rimarrò con tale dubbio.
    Un cordiale saluto.

  9. MARTA M. scrive:
    Scritto il 18-3-2013 alle ore 19:36

    Buonasera Avvocato, data la Sua notevole esperienza in materia di privacy e la Sua estrema cortesia, vorrei sottoporle un quesito:
    alla società di consulenza A viene commissionato un lavoro dalla società di consulenza B che si occupa del medesimo settore. Praticamente A dovrebbe svolgere un lavoro per conto di B, fungendo da terzista.
    La società B intende concedere l’incarico ad A solo se quest’ultima è disposta a rendere nota la lista dei propri clienti a B.
    A mio parere se A rendesse nota la lista dei propri clienti a B, questo costituirebbe una violazione della privacy senza l’espresso consenso di ogni cliente di A.
    E’ corretta questa interpretazione oppure un professionista può rendere nota la lista dei propri cliente ad un altro professionista con cui intende concludere un contratto e questa condotta non costituisce violazione della privacy?

    Spero di essere stata chiara, grazie

    Marta

  10. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 18-3-2013 alle ore 20:21

    Marta mi vorrebbe spiegare come mai ha postato questa sua domanda in questo topic in cui si parla dei MEZZI DI DIFESA DELLA PROPRIA PRIVACY? Francamente non ne vedo il collegamento…?

    Per cortesia legga il mio post n. 341 inserito in questo topic: http://marcellopolacchini.postilla.it/2011/04/13/videosorveglianza-bisogna-fare-bene-attenzione-prima-di-attivarla/ !!

    Per quanto riguarda la sua domanda direi che mi sembra evidente che la società A non può cedere alla società B la lista dei propri clienti senza averli prima informati ed aver ricevuto il loro consenso espresso…

  11. Vito scrive:
    Scritto il 25-1-2014 alle ore 14:08

    Salve, buon giorno avvocato, approfitto della sua gentilezza per sottoporle il presente quesito : può un cittadino forte del diritto di controllare e preservare da furti e atti vandalici il proprio ingresso di casa o garage, che ha origine sulla pubblica via o piazza, riprende inevitabilmente mentre controlla il suo ingresso i cittadini che transitano a qualsiasi titolo sul suolo pubblico o il vicino che entra o esce dalla propria abitazione. Quali sono le sue responsabilità, quali quelle dell’ Amministrazione Comunale.
    Come può il cittadino preservare la propria privacy in questi casi. Grazie cordiali saluti.

  12. FRANZ scrive:
    Scritto il 18-3-2014 alle ore 18:48

    attendo una sua gradita risposta al mio quesito. Grazie

  13. FRANZ scrive:
    Scritto il 1-4-2014 alle ore 19:37

    egregio sig.Polacchini non ha risposto alla mia domanda ed io ho urgente bisogno della sua risposta!

  14. Franco scrive:
    Scritto il 7-10-2014 alle ore 09:16

    Egregio avvocato,desideravo chiederLe un chiarimento in ordine alla possibilità di visionare le videoregistrazioni di una telecamera di sorveglianza, in caso di danneggiamento di un’auto avvenuto nel parcheggio di un Centro Commerciale.
    Ho letto un quesito analogo formulatoLe da un certo Angelo, sono andato a leggere la Sua risposta ma francamente non ho capito le conclusioni.
    In sostanza,è vero, come hanno affermato dal Centro Commerciale, che le videoregistrazioni possono essere esaminate solo dall’autorità giudiziaria, dietro formalizzazione della denuncia da parte del soggetto danneggiato, oppure l’azienda può procederne alla visione ?
    La ringrazio anticipatamente.

  15. Irr scrive:
    Scritto il 6-4-2016 alle ore 10:23

    Buongiorno avv. Polacchini,
    volevo chiederLe gentilmente un informazione. È lecito che l’ufficio ricoveri di un ospedale pubblico faccia/conserva la fotocopia dei documenti di riconoscimento dei parenti di una persona ricoverata senza spiegare il motivo e senza rilasciare un informativa?
    Ringraziando porgo cordiali saluti

  16. Roberta scrive:
    Scritto il 28-3-2017 alle ore 12:42

    Egregio Dr. Polacchini, desideravo chiederLe se i supermercati sono tenuti a tenere il filmato di videosorveglianza. Le chiedo questo, perchè mia madre è stata derubata nel supermercato del portafoglio contenente circa 300 Euro. I carabinieri, che sono arrivati subito, hanno fatto immediatamente domanda del filmato. Il supermercato però ha risposto ai carabinieri che la domanda non era giunta in tempo e che il filamto era già stato sovrascritto. Si può fare qualcosa nei confronti del Supermarket? La ringrazio fin d’ora per la Sua risposta.

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