• CATALOGO
  • LIBRI
  • CODICI
  • RIVISTE
  • SERVIZI ON LINE
  • ELEARNING
  • EBOOK
  • APP
  • BANCHE DATI
  • SCUOLA DI FORMAZIONE
  • SOFTWARE
 
Marcello Polacchini

La tutela della privacy nell'impresa

Il Blog di Marcello Polacchini

  • Home
  • Profilo
  • Pubblicazioni
  • Archivio
Postilla » Impresa » Il Blog di Marcello Polacchini » Privacy » Come difendere la propria privacy

23 ottobre 2012

Come difendere la propria privacy

Tweet

Ogni tanto si rivolgono a me dei semplici cittadini che ritengono sia stata violata la loro privacy e mi chiedono come agire per tutelare i loro dati personali e difendere i loro diritti.

Innanzitutto va ricordato che ogni persona può tutelare i propri dati personali, in primo luogo, esercitando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (accesso, aggiornamento, rettifica, ecc.). Per fare ciò l’interessato può presentare un’ISTANZA al titolare oppure (se è stato designato) al responsabile del trattamento, anche senza particolari formalità, per esempio inviandogli una raccomandata, un fax o una e-mail. Sul sito del Garante della privacy è disponibile un fac-simile che si può utilizzare per esercitare questi diritti.
In certi casi, individuati dalla legge (v. art. 9, comma 1, del Codice), l’istanza può essere anche verbale e viene annotata sinteticamente a cura dell’incaricato (o del responsabile) del trattamento.
Secondo le esigenze dell’interessato l’istanza può riguardare specifici dati personali, o categorie di dati o un particolare trattamento, oppure può riguardare tutti i dati personali che riguardano l’interessato, comunque essi siano trattati.
All’istanza il titolare (o il responsabile se designato), deve fornire idoneo riscontro, anche tramite un incaricato senza ritardo, cioè entro 15 giorni dal suo ricevimento, oppure entro 30 giorni se le operazioni necessarie per dare un integrale riscontro sono molto complesse, o se ricorre un altro giustificato motivo.

Ma cosa può fare l’interessato se la risposta alla sua istanza per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 non gli arriva nei termini indicati o non è soddisfacente? Oltre all’ovvio ricorso all’autorità giudiziaria per far valere i propri diritti, l’interessato può rivolgersi direttamente al Garante della privacy in vari modi.
Il rimedio principale è il RICORSO amministrativo al Garante, che è un atto formale poiché la decisione che viene adottata ha dei particolari effetti giuridici. Va però ricordato che l’utilizzo del ricorso al Garante è alternativo alla presentazione del ricorso all’autorità giudiziaria per l’esercizio dei medesimi diritti (art. 145).
Per presentare il ricorso si deve seguire attentamente quanto è previsto dall’art. 147 del Codice della privacy. In particolare, il ricorso può essere presentato solo per far valere i diritti di cui all’art. 7 del Codice e solo quando la risposta all’istanza con cui si esercita uno di questi diritti non arriva nei tempi indicati o non è soddisfacente, oppure se il decorso dei termini stabiliti dalla legge esporrebbe l’interessato a un pregiudizio imminente ed irreparabile. Va quindi precisato che non è possibile chiedere il risarcimento del danno in sede amministrativa di fronte al Garante: le eventuali pretese risarcitorie possono essere fatte valere solo innanzi al giudice competente (art. 152)
Al ricorso va allegata la ricevuta del versamento di 150 euro per i “diritti di segreteria”.
A conclusione del procedimento instaurato dal ricorso, se una delle parti l’ha richiesto, il Garante determina l’ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso e lo pone a carico della parte soccombente, salvo compensare le spese, anche parzialmente, se ricorrono giusti motivi.
L’ammontare delle spese del procedimento è stabilito dalla legge forfettariamente (art. 150, comma 3) da 500 a 1.000 euro secondo la complessità del procedimento.

Oltre al ricorso ci sono altri due strumenti di tutela a disposizione dell’interessato.
In primo luogo il RECLAMO al Garante, che è un atto scritto circostanziato con il quale si rappresenta una violazione della disciplina sulla materia di protezione dei dati personali (art. 141, comma 1, lett. a) del Codice). Al reclamo fa seguito un’istruttoria preliminare e un eventuale successivo procedimento amministrativo formale che può portare all’adozione di vari provvedimenti (v. art. 143 del Codice e artt. 8 e segg. del Regolamento del Garante n. 1/2007 ).
Anche al reclamo va allegata la prova del versamento di 150 euro per i “diritti di segreteria”.

Quando non è possibile o non si vuole presentare un reclamo circostanziato (ad esempio quando non si hanno le notizie necessarie), si può inviare una SEGNALAZIONE al Garante (art. 141, comma 1, lett. b) del Codice e artt. 13 e 14 del Regolamento del Garante n. 1/2007), fornendo gli elementi utili per un eventuale intervento del Garante per controllare genericamente l’applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.
La presentazione di una segnalazione al Garante è completamente gratuita, può essere fatta in carta libera e non è necessario seguire particolari formalità.

In ogni caso, per ottenere informazioni sul trattamento e la protezione dei dati personali, per fare segnalazioni o reclami, per fare quesiti, per chiedere assistenza nelle procedure e nei rapporti con il Garante e per richiedere documentazione e materiale informativo qualunque interessato si può rivolgere direttamente all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) del Garante della privacy.

Letture: 7337 | Commenti: 3 |
Tweet

3 Commenti a “Come difendere la propria privacy”

  1. marcello iasiello scrive:
    Scritto il 8-1-2013 alle ore 19:17

    si potrebbe avere qualche fac simile del ricorso art. 141 e successivi d’urgenza o giudiziario?
    grazie

  2. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 8-1-2013 alle ore 19:24

    Marcello questo non è il sito dell’AVVOCATO RISPONDE, ma semplicemente un blog “professionale” (usato in maniera distorta dagli utenti).
    Mi dispiace.

  3. fernanda vincenzetti scrive:
    Scritto il 27-1-2013 alle ore 15:12

    la ringrazio molto per la sua sollecitudine, scusi se ho occupato un sito non corrispondente al mio problema,; non so proprio perchè ci sia tanta superficialità da parte delle persone preposte ad operare nel settore del rispetto della privacy, ho perso la fiducia nelle istituzioni pubbliche, per questo ho cercato chi, avendo competenza, poteva darmi un aiuto a risolvere questo problema che mi crea problemi, soprattutto psicologici,senza sottovalutare anche quelli esistenziali,grazie…

Scrivi il tuo commento!

  • 31 marzo, ADS, Agenzia delle Entrate, Anagrafe tributaria, art. 7 codice privacy, autorizzazione, call center, Codice della privacy, consenso informato, controllo a distanza, controllo computer, controllo del datore di lavoro, dati personali, decreto monti, decreto semplificazioni, decreto sviluppo, Documento Programmatico sulla Sicurezza, DPS, Garante, Garante per la privacy, Garante privacy, imprese, informativa, informativa privacy, informativa videosorveglianza, misure di sicurezza, misure minime di sicurezza, outsourcing, persone fisiche, Privacy, privacy cittadini, proroga, reclamo al Garante privacy, registro pubblico delle opposizioni, regole videosorveglianza, ricorso amministrativo al Garante, risarcimento danni, sanzioni, telecamere intelligenti, telemarketing, trattamento dati, trattamento di dati personali, tutela della privacy, videosorveglianza, web
  • HOME |
  • FISCO |
  • DIRITTO |
  • LAVORO |
  • IMPRESA |
  • SICUREZZA |
  • AMBIENTE
  • Chi è postilla |
  • I blogger |
  • Blog Policy |
  • Diventa Blogger |
  • Chi siamo |
  • Contatti |
  • Privacy |
  • Note Legali |
  • Policy cookie |
  • Pubblicità
 X 

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da: IpsoaIl FiscoCedamUtetIndicitalia