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Marcello Polacchini

La tutela della privacy nell'impresa

Il Blog di Marcello Polacchini

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Postilla » Impresa » Il Blog di Marcello Polacchini » Privacy » La Privacy riguarda solo la Videosorveglianza?

13 febbraio 2012

La Privacy riguarda solo la Videosorveglianza?

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Negli ultimi due anni della mia attività di “consulente privacy” mi sono reso conto che il tema della videosorveglianza è quello che più interessa i datori di lavoro e i semplici cittadini, che da un lato sono sempre più preoccupati della loro sicurezza e dall’altro hanno la paura o il sospetto di essere spiati.

Molti dubbi riguardanti la videosorveglianza affollano continuamente la mente dei lavoratori, dei semplici cittadini e delle imprese, che spesso non sanno a chi rivolgersi, oppure non vogliono rivolgersi a un consulente esperto della materia, temendo di spendere chissà quali cifre…

Dal mio osservatorio privilegiato sembra quasi che la questione della “privacy” si riduca esclusivamente al problema della videosorveglianza… So bene che non è così, ma anche in questo mio blog la quasi totalità delle centinaia di domande ricevute riguardano la videosorveglianza.

In questi anni, limitatamente alle mie conoscenze, ho cercato di rispondere a tutti, però mi sono accorto che le domande sono estremamente dispersive e spesso ripetitive, anche perché sono poste in thread diversi di Postilla.it. La colpa è sicuramente mia perchè ho scritto veramente tanto su questo argomento, perciò il visitatore che arriva a questo blog tramite un motore di ricerca, non sapendo come orientarsi, pone la sua domanda là dove capita, senza nemmeno leggere il post iniziale che tratta l’argomento e men che meno leggendo prima le centinaia di domande e risposte già date.

Pertanto (a meno di non aprire uno “Sportello Videosorveglianza” nel quale fare confluire tutte le domande su questo delicato argomento), vorrei ricordare quello che ho già scritto in materia di videosorveglianza in questo blog, affinchè gli utenti, prima di sparare domande a raffica, cerchino la risposta tra quelle già date.

***  **  ***
Topic relativi alla videosorveglianza pubblicati nel mio blog su Postilla.it

1 settembre 2011 – Videosorveglianza in ambito privato. Limiti e pericoli.
E’ lecita un’attività di videosorveglianza effettuata da un privato all’interno di un condominio? La questione è piuttosto delicata è può sconfinare anche in ambito penale.
Certamente, il proliferare di sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati, che ci rendono costantemente oggetto di “sguardi indiscreti” da parte di soggetti terzi ha fatto emergere il problema della violazione della nostra privacy, ma c’è anche un aspetto di “interferenza illecita nella vita privata” che ha rilevanza penale…

18 novembre 2011 – Installazione di impianti di videosorveglianza nelle piccole imprese. Autorizzazione veloce?
L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori per garantire un’effettiva tutela dei lavoratori, volta ad evitare forme di controllo del datore di lavoro che possano avere effetti sulle relazioni aziendali con possibili riflessi soprattutto di natura disciplinare, ha previsto il divieto dell’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Fanno eccezione a tale divieto quei sistemi che si rendono necessari per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza, ma in tali casi la loro installazione è comunque subordinata al previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure nel caso di mancanza di accordo o di mancanza degli organismi di rappresentanza dei lavoratori, alla previa autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro…

13 aprile 2011 – Scade il termine per applicare le nuove regole sulla videosorveglianza.
Ormai manca poco per l’attuazione definitiva del nuovo provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante per la privacy l’8 aprile 2010 e pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.
In particolare il Garante dava tempo ai titolari del trattamento dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale – e quindi fino al 29 aprile 2011 – per adottare le misure e gli accorgimenti concernenti l’obbligo di:
- rendere l’informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno (punto 3.1);
- adottare le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza (punto 3.3)….

13 aprile 2011 – Videosorveglianza: bisogna fare bene attenzione prima di attivarla!
Con il vero e proprio boom degli impianti di videosorveglianza, che ormai troviamo installati un po’ dappertutto, e con il nuovo provvedimento sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 (che entrerà in vigore nella sua interezza il 29 aprile 2011), c’è il concreto pericolo d’incappare nelle sanzioni previste dalla normativa sulla tutela della privacy.
Dalla cronaca e dai comunicati stampa dello stesso Garante emerge, infatti, che spesso la multa è comminata per infrazioni commesse attraverso un sistema di videosorveglianza “fai da te” che è stato installato con una certa leggerezza, ignari delle implicazioni giuridiche derivanti dall’installazione delle telecamere….

3 maggio 2010 – Nuovo provvedimento sulla videosorveglianza: aspetti particolari legati ai rapporti di lavoro.
Recentemente il Garante per la privacy è intervenuto nuovamente in tema di videosorveglianza, introducendo nel nuovo provvedimento dell’8 aprile 2010 importanti novità rispetto a quanto stabilito con il provvedimento del 29 aprile 2004. L’intervento dell’Autorità si è reso necessario alla luce del notevole aumento dei sistemi di videosorveglianza e dei molti quesiti, segnalazioni, reclami e richieste di verifica preliminare in materia che gli sono stati sottoposti, nonchè dei numerosi interventi legislativi in materia adottati dal 2004 sino a oggi (in particolare quelli che recentemente hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana e le norme regionali che hanno incentivato l’uso di telecamere)….

13 luglio 2009 – Sicurezza e privacy si scontrano con le videocamere.
Un’azienda mia cliente, per motivi di sicurezza, ha deciso di installare alcune videocamere esterne che inquadrano le aree di carico e scarico delle merci. Ha indicato con appositi cartelli la presenza delle telecamere e ha provveduto ad informare il personale. Alcuni dipendenti, però, hanno lamentato che le riprese effettuate possono violare la loro privacy…

Letture: 17554 | Commenti: 56 |
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56 Commenti a “La Privacy riguarda solo la Videosorveglianza?”

  1. Bruno scrive:
    Scritto il 17-2-2012 alle ore 18:41

    Nel ns. studio di commercialisti abbiamo installato recentemente delle telecamere sia esterne (che però riguardano solo il parcheggio privato) che interne. Non abbiamo dipendenti.
    Dobbiamo fare qualcosa?
    Grazie

  2. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 17-2-2012 alle ore 18:58

    Bruno da quello che lei scrive non dovreste fare nulla, sempre che le immagini riprese dalle vostre telecamere non siano registrate. In tal caso l’archiviazione e utilizzazione delle immagini costituirebbe un “trattamento di dati personali” e quindi sarebbe integralmente applicabile il Codice della privacy, compreso l’obbligo di informativa con gli appositi cartelli di avviso e le sanzioni previste.
    Se nel parcheggio privato oltre a voi possono passare anche i vostri clienti o altre persone sono necessarie opportune cautele per tutelare la loro privacy, per evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.). Pertanto i clienti vanno informati della presenza delle telecamere e dei loro diritti oltre che con il cartello, anche con una completa informativa scritta e l’angolo di ripresa deve essere limitato alle aree di vostra proprietà.
    Maggiori informazioni le può trovare i questo thread: http://marcellopolacchini.postilla.it/2011/09/01/videosorveglianza-in-ambito-privato-limiti-e-pericoli/#more-181

  3. valeria scrive:
    Scritto il 12-3-2012 alle ore 22:28

    Salve Marco vorrei chiederle riferimenti normativi e regole pratiche da adottare per una corretta applicazione del sistema privacy in uno studio commerciale.Cosa fare e come fare?

  4. giuliospoto scrive:
    Scritto il 13-3-2012 alle ore 09:17

    L’azienda meridionale acque messina (AMAM)interamente partecipata dall’ente pubblico, da cui dipendo ha adottato quale congegno per il controllo e la rilavazione delle presenze il rilevatore ad impronte digitale, in sostituzione del normale tesserino magnetico.A detta dei tecnici!!! l’impronta viene convertita in u dato numerico (template) memorizzato su un supporto posto nella disponibilità del lavoratore.
    Sembra una propria schedatura. Mi posso rifiutare? e se si con quale motivazione e producendo quali atti per non incorrere in qualsiasi tipo di responsabilità.
    da premettere che in Azienda esiste un servizio di videosorveglianza e di vigilanza con gurdia giurata.
    Vi ringrazioe e Vi sollecito l’urgenza della risposta atteso che il provvedimento è già operativo.

  5. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 13-3-2012 alle ore 20:21

    @Valeria la risposta alla sua domanda è semplicissima: uno studio commerciale, così come qualsiasi altro “titolare del trattamento” di dati personali deve applicare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati, contenute nell’allegato B (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza); inoltre, se necessario, deve appicare i provvedimenti di carattere generale del Garante per la privacy (come ad es. quello del 2010 sulla videosorveglianza).
    Buon lavoro…!!

  6. Sofia scrive:
    Scritto il 13-3-2012 alle ore 21:00

    Buongiorno avrei un dubbio se lei gentilmente me lo chiarisse gliene sarei molto grata. Ormai ci sono telecamere ovunque, capisco anche che ci siano finalità di controllo legittime ma questo provoca delle volte un senso di monitoramento costante. Mi chiedevo, in un locale come pizzeria, ristorante o comunque locale in genere e’ legittima l installazione di telecamere nei bagni, anche se solo all ingresso di questi? Grazie mille

  7. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 13-3-2012 alle ore 21:35

    @Giulio un’azienda può usare i dati biometrici dei lavoratori, ma occorre molta cautela e il sistema di biometria utilizzato deve essere sottoposto al Garante per una verifica preliminare sulla sua conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza del trattamento (artt. 3 e 11 del Codice della privacy).

    Il Garante si è pronunciato diverse volte su casi specifici di trattamento dei dati biometrici del lavoratore, ma dall’analisi delle sue pronunce non si possono trarre delle linee guida applicabili a trattamenti di dati così delicati. La questione va valutata di volta in volta e il trattamento dei dati biometrici deve anche essere notificato all’Authority per la privacy, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), del Codice.

    In generale, si può dire che il presupposto per l’uso della biometria è una valutazione di pericolosità dell’attività aziendale; perciò l’uso generalizzato e incontrollato di dati biometrici dei lavoratori non è in linea di principio lecito, in particolare quando si tratta di impronte digitali le quali, per la loro particolare natura, impongono che siano prevenuti eventuali utilizzi impropri, nonché possibili abusi.
    Leggendo le pronunce del Garante, si può anche dire che in generale è conforme al Codice della privacy il trattamento di dati biometrici fatto tramite un sistema di verifica basato sul confronto tra le impronte rilevate a ogni accesso a un’area riservata e il template memorizzato e cifrato su un supporto, privo di indicazioni nominative riferibili all’interessato, che resti nell’esclusiva disponibilità del lavoratore interessato (cioè senza la creazione di un archivio delle impronte digitali o dei template).

    Riguardo agli adempimenti previsti dal Codice della privacy, è necessario che il trattamento dei dati biometrici sia preceduto da una preventiva e idonea informativa resa ai lavoratori interessati, nella quale deve essere indicata con chiarezza la finalità perseguita. Naturalmente deve essere ottenuto un consenso espresso dei lavoratori interessati, predisponendo un sistema di controllo e identificazione alternativo per coloro che non aderiscono.
    E’ poi necessario nominare tutti i soggetti che compiono operazioni di trattamento dei dati (tra cui la registrazione del template sul supporto assegnato al dipendente) quali incaricati o, eventualmente, quali responsabili del trattamento.
    Si devono anche osservare tutte le misure minime di sicurezza contenute nell’allegato B del Codice e anche quelle “idonee” (art. 31 del Codice). Tra le misure minime di sicurezza è particolarmente importane l’ottenimento da parte dell’installatore del sistema biometrico dell’attestato di conformità, che va conservato presso la struttura del titolare del trattamento (punto 25 dell’allegato B al Codice).
    Un altro aspetto delicato da considerare è la durata della conservazione dei dati relativi agli orari di accesso, che devono essere conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati (art. 11, comma 1, lett. e) del Codice). I dati personali necessari alla realizzazione del template possono essere trattati esclusivamente durante questa fase. E’ da notare poi che in un caso specifico il Garante della privacy ha prescritto che i dati siano conservati per il tempo massimo di 48 ore assicurando, oltre il predetto arco temporale, meccanismi di cancellazione automatica dei dati.

    Va poi ricordato che i dati rilevati con il sistema biometrico non possono essere utilizzati per le finalità di rilevazione della presenza dei lavoratori (che può essere legittimamente perseguita senza ricorrere ad alcun trattamento di dati biometrici) o comunque per il controllo a distanza dei lavoratori (vietato dall’art. 4 della legge n. 300/1970).

  8. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 13-3-2012 alle ore 21:42

    @Sofia comprendo il suo disagio, ma ormai siamo tutti videosorvegliati… L’essenziale è che il controllo non sia troppo invasivo. Una telecamera all’ingresso dei bagni può anche essere ammessa, mentre al loro interno certamente no.

    Qui può trovare altre risposte ai suoi dubbi: http://marcellopolacchini.postilla.it/2011/09/01/videosorveglianza-in-ambito-privato-limiti-e-pericoli/#more-181

  9. Sofia scrive:
    Scritto il 13-3-2012 alle ore 23:44

    La ringrazio infinitamente per la celerità nella risposta, e’ sempre molto interessante leggerla. Le
    Chiedo solo di specificarmi meglio il concetto di ingresso, vuol dire nella parte interna o solo per monitorare gli accessi ai bagni?
    Grazie mille

  10. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 14-3-2012 alle ore 00:03

    Sofia per “ingresso” intendo la parte antistante i bagni, cioè corridoio o antibagno. In ogni caso, per stabilire se il trattamento dei dati (videoripresa) è necessario e proporzionato (e quindi lecito), bisogna capire bene qual’è la finalità di una telecamera installata in quella posizione. Inoltre in un locale pubblico la telecamera dovrebbe essere segnalata da un cartello di avviso che, oltre ad indicare il titolare del trattamento, dovrebbe precisare per quale finalità la telecamera è stata installata.

  11. Loredana scrive:
    Scritto il 14-3-2012 alle ore 08:55

    Buongiorno
    Mi chiedo se le telecamere in un locale o in un’area video sorvegliata, al di la del cartello presente al di fuori del suddetto locale, debbano essere per legge chiaramente visibili o possano invece essere celate attraverso che so sensori di movimento o altri accorgimenti.
    Per quanto riguarda la cancellazione dei dati, il limite di tempo prescritto e’ obbligatorio o io posso optare, senza nessuna specifica emergenza, per la conservazione delle immagini raccolte nel tempo?

  12. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 14-3-2012 alle ore 10:01

    Loredana il provvedimento del Garante sulla videosorveglianza è estremamente chiaro al riguardo e afferma che i cartelli di informativa devono essere affissi in prossimità delle telecamere ed essere ben visibili (anche di notte se le telecamere riprendono h24). Le telecamere camuffate non sono ammesse.

    La conservazione delle immagini registrate è ammessa di regola per 24 ore, salvo nel caso di festività o chiusura dell’attività. Solo in casi eccezionali dovuti alla particolare rischiosità dell’attività soggetta alla videosorveglianza si può chiedere al Garante l’autorizzazione per conservare le immagini al massimo per 7 giorni.

  13. Daniele scrive:
    Scritto il 27-3-2012 alle ore 17:01

    Gli impianti di videosorveglianza rientrano nell’ambito di applicazione del DM 37/2008?
    In particolare articolo 2, lett.f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche
    necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche
    relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione
    inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua …

    Ringrazio in anticipo e complimenti per il blog, sempre estremamente esaustivo e rigoroso: un grande impegno

  14. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 28-3-2012 alle ore 16:10

    Daniele siamo fuori dal campo specifico delle mie competenze.
    Provi a rivolgere la domanda all’ing. Ugo Fonzar, esperto di sicurezzza macchine e impianti, presente in questo stesso blog.
    Personalmente, ritengo che l’installatore di un impianto di di VDS sia tenuto a rilasciare la dichiarazione di conformità.

  15. andrea scrive:
    Scritto il 1-4-2012 alle ore 23:45

    buon giorno, il datore di lavoro ci ha imposto di Timbrare tramite un palamre dotato di gps il quale mediante un programma spara all’ufficio del personale luogo e ora di presa servizio.
    secondo l’art 4 dello statuto dei lavoratori, è regolare tutto ciò o deve esserci una concertazione sindacale (RSA). rientra nelle limitazioni di “controllo a distanza del lavoratore”? dall’ufficio del personale ci docono che una volta “timbrato l’entrata” spengi il gps e lo riaccendi per “timbrare l’uscita”.
    grazie Andrea

  16. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 2-4-2012 alle ore 12:24

    Andrea, come è ampiamente scxritto qui: http://marcellopolacchini.postilla.it/2010/05/03/nuovo-provvedimento-sulla-videosorveglianza-aspetti-particolari-legati-ai-rapporti-di-lavoro/
    l’art. 114 del Codice della privacy dispone che per il controllo a distanza dei lavoratori si devono sempre rispettare le regole stabilite dal comma 2 dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

    La “timbratura” dell’orario con la modalità “accendi/spegni il gps” non mi sembra molto ortodossa….

    Sarà l’Ispettorato del lavoro, eventualmente, a prescrivere alla sua azienda come effettuare il controllo delle presenze tutelando i lavoratori.

  17. andrea scrive:
    Scritto il 4-4-2012 alle ore 22:44

    grazie mille e buon lavoro!interpello subito l’ufficio del personale!
    ottimo servizio!
    Andrea

  18. Luca scrive:
    Scritto il 6-4-2012 alle ore 11:29

    Buongiorno Sig. Marcello
    io devo installare una video camera all’interno di uno studio medico che mi riprenda solamente la porta d’ingresso come mi devo comportare per quanto riguarda i dipendenti e la documentazione da sviluppare?
    ringrazio in anticipo….

  19. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 8-4-2012 alle ore 15:51

    Luca guardi le risposte che ho già dato qui: http://marcellopolacchini.postilla.it/2010/05/03/nuovo-provvedimento-sulla-videosorveglianza-aspetti-particolari-legati-ai-rapporti-di-lavoro/ troverà tutto ciò che vuole sapere.

  20. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 11-5-2012 alle ore 09:20

    MOZIONE D’ORDINE PER TUTTI GLI UTENTI

    Ho scritto diversi thread (6 o 7 mi pare) nella sezione “Impresa” del blog Postilla.it, dedicati alla VIDEOSORVEGLIANZA, ma ciascuno focalizzato su un argomento specifico.
    Ho anche cercato di mantenere “in ordine” questo blog, cercando di rispondere alle domande pertinenti all’argomento iniziale del thread, ma purtroppo vedo che la cosa non ha funzionato.

    Continuano ad arrivarmi domande da parte di molti utenti scritte A CASO là dove capita, cioè all’interno di trehad che riguardano argomenti SPECIFICI relativi alla videosorveglinaza.
    Per di più mi arrivano molto spesso domande alle quali ho gia dato ampiamente risposta, semplicemente perchè l’utente non vuole nemmeno fare la fatica di utilizzare la funzione RICERCA per vedere se alla domanda non sia già stata data una risposta in precedenza.

    Francamente sono stanco e questo modo di utilizzo del blog (la cui finalità iniziale era ben diversa da quello che è diventato…) non lo considero affatto professionalmente stimolante.

    Nella home page di Postilla.it è precisato che “Postilla è la prima blog community fatta da professionisti per i professionisti e dedicata a tutti coloro che vogliono dialogare e confrontarsi su aree di specifico interesse…” Si tratta di un “network tra esperti della materia per promuovere il dibattito e lo scambio sui temi professionali in un libero spazio di comunicazione”.
    “L’obiettivo di Postilla è innovare l’approccio ai contenuti professionali, raggiungendo un pubblico più ampio e facilitando il dialogo su tematiche di alto valore”.

    Non mi sembra francamente che l’utilizzo fatto dall’utenza che mi rivolge quotidianamente quesiti sulla videosorveglianza si in linea con lo spirito e la finalità di Postilla.

    Mi dispiace, ma questo blog professionale non è lo sportello di consulenza gratuita sulla videosorveglianza e non è nemmeno lo sportello “l’Avvocato risponde”.

    Perciò ho deciso che NON RISPONDERO’ PIU’ a domande NON PERTINENTI L’ARGOMENTO SPECIFICO o a domande che mi siano GIA’ STATE FATTE.

    Invito gli utenti in generale ad imparare ad utilizzare i motori di ricerca!

    GRAZIE!

  21. domenico scrive:
    Scritto il 24-6-2012 alle ore 14:14

    buon pomeriggio vorrei sapere se è corretto mettere delle telecamere in una pizzeria scrutando la privacy del lavoratore senza che essi sanno nulla di tutto questo mi dica cosa potrei fare e a chi potrei rivolgermi grazie distinti saluti

  22. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 26-6-2012 alle ore 19:19

    NO Domenico. Quello che lei intende fare non è assolutamente lecito!
    Legga bene qui: http://marcellopolacchini.postilla.it/2010/05/03/nuovo-provvedimento-sulla-videosorveglianza-aspetti-particolari-legati-ai-rapporti-di-lavoro/

  23. emma scrive:
    Scritto il 27-6-2012 alle ore 09:49

    Vorrei sapere se può il Sindaco affidare il sistema di videosorvegliaza ad un dipendente Comunale e non all’Agente di Polizia Municipale presente nel Comune?Inolte può l’apparato di videosorveglianza essere collocato in un archivio comunale dove l’accesso è consentito anche ad altri dipendenti che per motivi di archivio devono necessariamente usufruire delle chiavi e della stanza dove come già detto è stato installato il server e tutto quanto concerne il sistema di videosorveglianza?Nel ringraziarvi porgo distinti saluti P.S.Se è possibile vorrei una risposta a breve in quanto il sistema di videosorveglianza è appena stato installato e dovrebbe essere attivato a giorni.

  24. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 28-6-2012 alle ore 10:17

    Emma, il provv. gen. dell’8 aprile 2010 del Garante per la privacy nel paragrafo 3.3.2 prevede solamente che il titolare o il responsabile del trattamento devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini. Deve comunque trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Bisogna inoltre individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni di trattamento dei dati (ad es. registrare, copiare, cancellare, spostare l’angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
    Quindi, a mio avviso, il sindaco può nominare incaricato il soggetto che considera più indicato. Ma l’accesso ai locali deve essere consentito solo al/ai soggetti espressamente incaricati del trattamento delle immagini videoregistrate.
    Vanno in ogni caso osservate tutte le misure di sicurezza indicate nel paragrafo 3.3.1 del citato provvedimento dell’Authority.

  25. Giulia scrive:
    Scritto il 5-7-2012 alle ore 16:05

    Salve quindi ad esempio mi accorgo che mi hanno rubato il bancomat dopo 2 settimane, non esistono più registrazioni?

  26. Giulia scrive:
    Scritto il 7-7-2012 alle ore 10:27

    Mi spiego meglio mia mamma si è accorta della clonazione del bancomat dopo due settimane -_- quindi non si può risalire a ki è stato? x via telecamere?

  27. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 7-7-2012 alle ore 10:32

    Giulia…. ma sua mamma non ha chiesto alla banca??
    Intanto il tempo passa….

  28. Giulia scrive:
    Scritto il 7-7-2012 alle ore 18:53

    eh se ne resa conto dopo 14 15 giorni ed ha fatto denuncia… i soldi l’hanno prelevati in posta e banca… i nastri esisteranno ankora?
    x vedere o no?

  29. giulia scrive:
    Scritto il 7-7-2012 alle ore 19:16

    mia mamma ha fatto la denuncia quando se ne accorta dopo 2 settimane… si potrebbe risalire al colpevole?

  30. Simone scrive:
    Scritto il 18-9-2012 alle ore 19:25

    URGENTE, CHIEDO AIUTO
    Salve, ho un dubbio che non riesco a risolvere. Nel caso in cui un soggetto privato, che ritiene di aver subito un danno alla propria automobile all’interno di un parcheggio privato ma aperto al pubblico, chieda al gestore del parcheggio – nonché responsabile della videosorveglianza ivi effettuata – di visionare le immagini ai fini di un’eventuale denuncia penale o richiesta di risarcimento danni, ha diritto di vedersi soddisfatta tale richiesta? Potrebbe trovare applicazione l’art.24 c.1 lettera f) del Codice della privacy? Inoltre, il gestore del parcheggio, per tutelarsi da eventuali richieste di risarcimento del danno e/o sanzioni per violazioni della privacy, cosa potrebbe fare?
    GRAZIE

  31. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 19-9-2012 alle ore 09:08

    Simone, l’art 24 da lei citato fa riferimento ai casi nei quali per la comunicazione e,
    soprattutto, per la diffusione dei dati (di tipo comune) raccolti dal titolare del trattamento non è necessario il consenso dell’interessato.

    La lettera f) del comma 1 dell’art. 24 del D.Lgs. 196/03 prevede che il trattamento può essere effettuato senza consenso quando «con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale».
    Questa disposizione, a mio sommesso parere, fa riferimento al trattamento effettuato dal titolare del trattamento (o dal responsabile) per soddisfare un proprio interesse (investigazioni difensive o pretesa/difesa di un proprio diritto), e non per soddisfare un interesse di un terzo.

    L’interessato ha in ogni caso la facoltà di esercitare in qualunque momento nei confronti del titolare del trattamento (o del responsabile) tutti i diritti che gli sono riconosciuti dall’art. 7 del Codice, ivi compreso il diritto di accesso per sapere se questi detiene dati che lo riguardano.
    Il primo comma dell’art. 7 recita infatti : «L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile». Questo significa, a mio avviso, che l’interessato potrebbe rivolgersi al titolare dell’impianto di videosorveglianza per sapere se vi sono delle immagini registrate che lo riguardano (cioè delle riprese che si riferiscano a lui o alla sua automobile).

    La richiesta di esercizio dei propri diritti può essere avanzata dall’interessato senza particolari formalità, con le modalità indicate dall’art. 9 del Codice. Una richiesta scritta potrebbe a mio parere sollevare il titolare del trattamento da eventuali responsabilità per violazione del privacy altrui. Ritengo in ogni caso quanto mai improbabile un’eccezione di violazione della privacy da parte di chicchessia, anche alla luce delle indicazioni recentemente fornite dalla Suprema Corte nella sentenza che si riferisce alla videosorveglianza effettuata addirittura in aree di “privata dimora” (Cass. Prima Sez. Civ. sent. n. 14346 del 2012). In questo caso il Supremo Collegio ha stabilito che: «se l’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti (nella specie si trattava dello spazio, esterno di un fabbricato, intercorrente fra il cancello e il portone d’ingresso), il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza».

    Quanto alla notificazione del trattamento al Garante, non mi sembra che la fattispecie da lei prospettata rientri in alcuno dei casi tassativi previsti dall’art. 37 del Codice nei quali essa è obbligatoria.

  32. piero scrive:
    Scritto il 3-10-2012 alle ore 16:43

    Salve.vorrei sapere:
    lavoro in un ambiente dove per contratto ho firmato la sorveglianza h24 custodita in sala server,accessibile solo per eventuali furti rapine anomalie varie o controlli da parte autorita’,ma oltre a questo sono a conoscenza che il mio datore senza avviso alcuno,ha fatto installare un software nella sala server per potersi collegare tramite cellulare o pc portatile a tali immagini del posto di lavoro in ogni suo angolo(no wc)vedendo in tempo reale e in qualsiasi parte si trovi il datore tutto cio’ che succede in quel posto.compreso me che ci lavoro.Ma questo puo’ essere fatto ??o doveva farmi presente cio’ e farmi firmare altro accordo ?
    grazie

  33. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 3-10-2012 alle ore 17:43

    Piero, questo sistema non è lecito e non è corretto.

    Legga qui le motivazioni e cosa avrebbe dovuto fare il suo datore di lavoro: http://marcellopolacchini.postilla.it/2010/05/03/nuovo-provvedimento-sulla-videosorveglianza-aspetti-particolari-legati-ai-rapporti-di-lavoro/

  34. Antonietta scrive:
    Scritto il 17-10-2012 alle ore 17:21

    Salve Marcello,volevo chiederle se i proprietari di un fondo possono mettere delle telecamere nella loro proprietà dove la mia famiglia è sempre passata nel corso dei secoli per andare nel proprio fondo ( intercluso ). A quei tempi,
    molto probabilmente,esisteva una stretta di mano,non creare una servitù. Ho interpellato i carabinieri che hanno fatto il sopralluogo e poi mi hanno detto che era tutto a posto perchè le telecamere sono puntate nella loro proprietà,anzi,mi hanno detto che secondo loro non ci dovrei nemmeno passare visto che non ci sono servitù attive su quel fondo. Grazie.

  35. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 17-10-2012 alle ore 18:58

    Antonietta, se le telecamere inquadrano solo il fondo di proprietà dei suoi vicini hanno tutto il diritto di sorvegliare la loro proprietà. Quale violazione della privacy (e di chi) potrebbe esserci?

  36. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 26-11-2012 alle ore 13:58

    Sono costretto purtroppo a ritornare sull’argomento di questo thread…

    Quando l’IPSOA mi propose alcuni anni fa di partecipare a questo blog professionale denominato “Postilla.it” scrivendo interventi sul tema della privacy, la mia chiara intenzione era di discutere di privacy con altri professionisti collegati all’IPSOA, in particolare per ciò che riguarda l’applicazione della normativa sulla tutela dei dati personali nelle imprese, ritenendo la cosa particolarmente stimolante dal punto di vista professionale e culturale.

    Purtroppo così non è avvenuto, e questo mio blog professionale a distanza di tre anni è ormai diventato una specie di sportello del tipo “l’avvocato risponde”, nel quale vengo interpellato solamente da una moltitudine di privati cittadini (e quasi mai da imprese) per la soluzione dei loro problemi quotidiani. Ma ciò che in me desta ancora maggiore stupore è che ciò avviene quasi esclusivamente sul tema della videosorveglianza!
    Sembra quasi che in Italia l’unico problema di tutela della privacy riguardi la videosorveglianza in ambito privato oppure sul posto di lavoro. Sapendo che i contorni della tutela della privacy sono ben più ampi del problema della videosorveglianza, dal mio punto di vista, ciò è assolutamente deprimente.
    Oltretutto, nella stragrande maggioranza dei casi i quesiti che gli utenti di Internet mi rivolgono sul tema della videosorveglianza (e ahimè non della “privacy”) mi sono stati fatti già diverse volte, e questo dimostra quanto l’utente medio della rete non abbia alcuna dimestichezza con i motori di ricerca (ad es. Google) e, soprattutto, non abbia alcuna voglia di leggere le risposte già date in precedenza sul medesimo argomento.
    Inoltre, queste domande spicciole, riguardanti la vita quotidiana dei cittadini, sono spesso inserite all’interno di thread o discussioni che riguardano argomenti specifici ben diversi da quelli ai quali si riferisce il quesito postomi e ciò genera una gran confusione per chi voglia leggere il singolo argomento.
    Ad esempio, spesso mi vengono formulate domande sulla videosorveglianza del datore di lavoro all’interno di un thread dedicato esclusivamente alla “videosorveglianza in ambito privato” (abitazioni, condomini, ecc.), quando esiste uno specifico thread dedicato esclusivamente alla “videosorveglianza in un ambiente di lavoro” (ufficio, negozio, stabilimento, ecc.). Sarebbe stato sufficiente che l’utente cercasse nella rete o nel blog stesso e avrebbe sicuramente trovato la risposta al suo problema specifico.

    Ora, nonostante la mia passione professionale per la materia “privacy” a tutto tondo, ormai sono veramente stanco della piega presa da questo “blog professionale”. Pertanto, penso che non fornirò più risposte ai privati cittadini che mi faranno ancora domande alle quali ho già risposto infinite volte, magari in un altro thread.
    Ritengo che la piega presa da Postilla.it, almeno per ciò che riguarda la mia materia, abbia finito per svilire completamente la sua funzione originaria e che ciò non sia assolutamente stimolante dal mio punto di vista professionale. In fondo – penso – se avessi voluto aprire uno sportello tipo “l’avvocato risponde” avrei stipulato uno specifico contratto con una qualsiasi rivista (anche non giuridica) e magari ne avrei pure ricavato un riconoscimento economico! Le mie risposte date su Postilla.it, invece, sono un “servizio” che offro gratuitamente e senza avere un ritorno di qualunque genere, salvo qualche raro apprezzamento e ringraziamento da parte degli utenti più… educati. Perciò mi domando sinceramente chi me lo faccia fare ancora?!

    Chiedo scusa per questo mio lungo sfogo a chi ha avuto la pazienza di leggermi, ma spero comprenderà il mio stato d’animo…

  37. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 26-11-2012 alle ore 14:27

    Sono costretto purtroppo a ritornare sull’argomento di questo thread…

    Quando l’IPSOA mi propose alcuni anni fa di partecipare a questo blog professionale denominato “Postilla.it”” scrivendo interventi sul tema della privacy, la mia chiara intenzione era di discutere di privacy con altri professionisti collegati all’IPSOA, in particolare per ciò che riguarda l’applicazione della normativa sulla tutela dei dati personali nelle imprese, ritenendo la cosa particolarmente stimolante dal punto di vista professionale e culturale.

    Purtroppo così non è avvenuto, e questo mio blog professionale a distanza di tre anni è ormai diventato una specie di sportello del tipo “l’avvocato risponde”, nel quale vengo interpellato solamente da una moltitudine di privati cittadini (e quasi mai da imprese) per la soluzione dei loro problemi quotidiani. Ma ciò che in me desta ancora maggiore stupore è che ciò avviene quasi esclusivamente sul tema della videosorveglianza!
    Sembra quasi che in Italia l’unico problema di tutela della privacy riguardi la videosorveglianza in ambito privato oppure sul posto di lavoro. Sapendo che i contorni della tutela della privacy sono ben più ampi del problema della videosorveglianza, dal mio punto di vista, ciò è assolutamente deprimente.
    Oltretutto, nella stragrande maggioranza dei casi i quesiti che gli utenti di Internet mi rivolgono sul tema della videosorveglianza (e ahimè non della “privacy”) mi sono stati fatti già diverse volte, e questo dimostra quanto l’utente medio della rete non abbia alcuna dimestichezza con i motori di ricerca (ad es. Google) e, soprattutto, non abbia alcuna voglia di leggere le risposte già date in precedenza sul medesimo argomento.
    Inoltre, queste domande spicciole, riguardanti la vita quotidiana dei cittadini, sono spesso inserite all’interno di thread o discussioni che riguardano argomenti specifici ben diversi da quelli ai quali si riferisce il quesito postomi e ciò genera una gran confusione per chi voglia leggere il singolo argomento.
    Ad esempio, spesso mi vengono formulate domande sulla videosorveglianza del datore di lavoro all’interno di un thread dedicato esclusivamente alla “videosorveglianza in ambito privato” (abitazioni, condomini, ecc.), quando esiste uno specifico thread dedicato esclusivamente alla “videosorveglianza in un ambiente di lavoro” (ufficio, negozio, stabilimento, ecc.). Sarebbe stato sufficiente che l’utente cercasse nella rete o nel blog stesso e avrebbe sicuramente trovato la risposta al suo problema specifico.

    Ora, nonostante la mia passione professionale per la materia “privacy” a tutto tondo, ormai sono veramente stanco della piega presa da questo “blog professionale”. Pertanto, penso che non fornirò più risposte ai privati cittadini che mi faranno ancora domande alle quali ho già risposto infinite volte, magari in un altro thread.
    Ritengo che la piega presa da Postilla.it, almeno per ciò che riguarda la mia materia, abbia finito per svilire completamente la sua funzione originaria e che ciò non sia assolutamente stimolante dal mio punto di vista professionale. In fondo – penso – se avessi voluto aprire uno sportello tipo “l’avvocato risponde” avrei stipulato uno specifico contratto con una qualsiasi rivista (anche non giuridica) e magari ne avrei pure ricavato un riconoscimento economico! Le mie risposte date su Postilla.it, invece, sono un “servizio” che offro gratuitamente e senza avere un ritorno di qualunque genere, salvo qualche raro apprezzamento e ringraziamento da parte degli utenti più… educati. Perciò mi domando sinceramente chi me lo faccia fare ancora?!

    Chiedo scusa per questo mio lungo sfogo a chi ha avuto la pazienza di leggermi, ma spero comprenderà il mio stato d’animo…

  38. A chi interessa ancora la privacy? | Il Blog di Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 27-11-2012 alle ore 11:28

    […] Sembra quasi che in Italia (come ho già avuto modo di notare parecchio tempo fa: http://marcellopolacchini.postilla.it/2012/02/13/la-privacy-riguarda-solo-la-videosorveglianza/) l’unico problema di tutela della privacy riguardi la videosorveglianza in ambito privato oppure […]

  39. Giulia scrive:
    Scritto il 30-11-2012 alle ore 11:24

    Ciao,
    volevo una info:
    sono proprietaria di parecchi appartamenti (che affitto d’estate).
    Ho intenzione di mettere all’interno di ognuno, dei sensori di movimento (non telecamere),
    per vedere se qualcuno si è intrufolato abusivamente nelle settimane non affittate.
    Volevo sapere se c’è una violazione della privacy, e se c’è qualche obbligo di comunicare
    ai miei clienti che ci sono questi sensori.
    grazie

  40. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 30-11-2012 alle ore 11:31

    No Giulia nessun obbligo e nessun aspetto che riguardi la privacy altrui.
    Ovviamente, quando gli appartamenti sono affittati, l’impianto deve essere attivato solo a discrezione del locatario.

  41. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 30-11-2012 alle ore 11:39

    Giulia mi viene un dubbio però….
    lei ha letto il mio post n. 20?
    Evidentemente NO…

    Ad ogni modo legga anche questo mio thread: http://marcellopolacchini.postilla.it/2012/11/27/a-chi-interessa-ancora-la-privacy/

    Buona giornata.

  42. santino scrive:
    Scritto il 14-2-2013 alle ore 13:12

    In un circolo privato, con circa 1000 soci, possono essere utilizzate le telecamere nell’antibagno? Le immagini vengono registrate ed automaticamente cancellate ogni 7 giorni.

  43. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 14-2-2013 alle ore 15:16

    Santino legga la risposta nel thread pertinente (non qui).
    In ogni caso le immagini registrate non possono essere conservate oltre le 24 ore.

  44. Filippo scrive:
    Scritto il 26-3-2013 alle ore 17:04

    si chiede gentilmente di sapere se da privato cittadino possa acquisire i pochi minuti di filmato ripreso da una telecamera sita presso un distributore di benzina, dove si vedrebbe un incidente stradale tra l’auto di mia sorella che
    entrava nella piazzola ed un’altra macchina che stava per uscire dalla stessa, ove il conducente affermava che lui era fermo, quando nella realtà l’auto di mia sorella è stata urtata nella fiancata sx quindi lato guida all’altezza
    della ruota anteriore,cio fa presumere che la macchina era in movimento .
    Nell’incidente non sono intervenuti nessuno delle FF.OO.
    Come si potrebbe ovviare a tutto ciò per far venire la verità a galla.
    Nell’attesa di una risposta invio cordiali saluti.
    Filippo GRAZIANO

  45. Alessandro scrive:
    Scritto il 5-4-2013 alle ore 10:35

    Salve vorrei sapere se un vicino di casa monta una videocamere di sorveglianza, le persone riprese abitanti del vicinato devono essere informate? Devono essere fornite indicazioni di presenza di impianti di videosorveglianza? I comuni possono limitare la loro proliferazione? Chi garantisce la mia privacy?

  46. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 7-4-2013 alle ore 09:16

    Alessando io mi occupo di privacy all’interno delle imprese.

  47. claudio scrive:
    Scritto il 20-11-2013 alle ore 09:16

    buongiorno posso informazione mi vuoi spiegare se una azienda in affitto loro possono mettere telecamera solo da me il mio reparto ma non tutta azienda secondo lei è giusto senza dichiarazione questo privacy che dice lei mi dia la vostra risposta urgentemente grazie

  48. Mauro scrive:
    Scritto il 7-12-2013 alle ore 20:47

    Nel ringraziarla per la vs. tempestiva oltre che preziosa risposta, provo a
    reinviare sia l’accordo sulla VDS (per una Vs. completa valutazione dei suoi
    contenuti), e sia un’altro accordo ricevuto solo stamattina (ma che hanno
    firmato già da una settimana gli stessi “RSU facili”), riguardante sempre il
    controllo a distanza dei lavoratori, mediante l’installazione a bordo degli
    autoveicoli aziendali di una cosidetta “black box” o dispositivo satellitare,
    dalle incredibili capacità di tecnologia evoluta prodotto dalla soc. Cobra che
    ha wolkswagen e porsche come suoi clienti (di cui allego anche le
    caratteristiche).

    l’accordo in questione non menziona l’avvenuta istanza al Garante in materia di trattamento dei dati personali (se non erro cito art. 17 e 37 etc.). Di conseguenza, vista anche l’inaffidabilità dimostrata dalla mia Società nella gestione di molteplici accordi sindacali del passato, ho intenzione di contestare anche questo accordo, perchè a mio avviso, alcuni
    contenuti stabiliti in esso, non garantiscono la totale privacy per i
    lavoratori, soprattutto per il continuo controllo h. 24 e 7 gg. su 7, che la
    società può esercitare sui suoi autoveicoli/lavoratori in tempo reale, pagando
    un canone mensile alla soc. fornitrice del servizio, per poi avere accesso ai
    dati da portale (altro che password detenute dall’azienda e delegato sindacale
    di cui utilizzarle salvo casi eccezzionali …), il quale fornisce alla società
    un infinità di informazioni – localizzare il veicolo in tempo reale su mappa
    cartografica (con possibilità, tra le altre, di ricerca dei mezzi più vicini ad
    un determinato indirizzo);
    – verificare il percorso effettuato (con possibilità anche di controllare la
    velocità sostenuta, la percorrenza chilometrica del mezzo, i tempi di guida e
    le soste effettuate);
    – controllare gli “eventi” verificatisi lungo il percorso (soste o spostamenti
    in orari non previsti, arrivo in aree predeterminate, ecc.),- gestire i c.d.
    “punti di interesse” (indirizzi riferiti alla clientela, ai magazzini, agli
    impianti, ecc.), con possibilità di verificare mediante report sintetici le
    soste ivi effettuate e i relativi tempi di fermata;
    -visualizzare, tra l’altro, “le tratte giornaliere con i chilometri percorsi e
    la posizione corrente” del veicolo (e, indirettamente, del relativo conducente,
    tramite incrocio dei dati con quelli rilevabili dal “file dei turni e d[a]ll’
    assegnazione delle auto del giorno”), permettendo alla società di rilevare
    anche “se il mezzo ha superato i limiti di velocità o se entra in zone a
    traffico limitato”.
    Più precisamente, per ogni singolo veicolo sarebbe possibile visualizzarne “la
    velocità media, i chilometri totali percorsi nella giornata e per ogni singola
    tratta più le velocità di ogni singola traccia, [nonché] le fermate“; ciò,
    anche al fine di “quantificare i chilometri percorsi per ogni cliente ed
    addebitare al cliente [stesso] i costi di trasferta corretti“.
    Il sistema risulta inoltre utilizzabile anche per verificare lo “stile” di
    guida dei conducenti “in caso di multe” o di “incidenti”, potendo in quest’
    ultimo caso consentire la ricostruzione della dinamica di eventuali sinistri
    (con conseguente riaddebito dei costi sopportati per danni al relativo
    responsabile).
    Alla luce di quanto elencato, si ritiene che, allo stato, il trattamento di
    dati personali effettuato dalla società per il tramite dei menzionati
    dispositivi di localizzazione satellitare non sia conforme alla disciplina in
    materia di protezione dei dati personali per le ragioni (…) indicate, per cui
    si ledono aspetti relativi al diritto dei lavoratori nella propria dignità,
    libertà e riservatezza.
    Che ne pensate ?
    Mi rendo conto del surplus che vi sto sottoponendo, ma ho una grande stima
    della vs. Persona nonchè del vs. grado di preparazione e conoscenza della
    materia, di conseguenza, a chi altri potrei chiedere se non a Voi !
    Grazie ancora,e
    Cordiali Saluti
    Mauro

    p.s. non sapendo come inviarvi gli allegati accordi sindacali,ho utilizzato il seguente indirizzo con il quale rivevo le Vs. risposte:

    Colgo l’occasione per auguravi a Voi e i Vs. Cari, Buone Feste Natalizie !

  49. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 9-12-2013 alle ore 17:52

    Anche se la domanda di Mauro nel post n. 48 non è stata posta nella sede appropriata (!!), cercherò ugualmente di dare una risposta, sia pure di carattere generale.

    Il sistema di geolocalizzazione satellitare dei lavoratori tramite GPS rientra sicuramente tra le apparecchiature con cui il datore di lavoro può controllare a distanza l’attività del dipendente, perciò l’installazione di questi impianti è possibile solo se le finalità perseguite dal datore di lavoro attraverso tale installazione rientrano tra quelle indicate dall’art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori e purché il datore di lavoro segua la procedura ivi prevista. Pertanto, l’installazione di un sistema GPS di geolocalizzazione dei mezzi di trasporto aziendali è possibile solo previo accordo con la rappresentanza sindacale dei lavoratori o con l’autorizzazione della DTL competente per territorio.
    Inoltre, il Garante per la privacy ha ribadito più volte che l’impiego di tali strumenti deve comunque avvenire nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e con “modalità concretamente idonee a garantire, in particolare, l’osservanza dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati” (vedi provv. del Garante del 7.10.2010 e provv. del 25.12.10, n.1763071).
    Se non sono rispettati i requisiti richiesti dall’art. 4, comma 2, della Legge n. 300/70 l’Authority ritiene illecito il trattamento svolto e quindi, nelle more dell’eventuale rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del preposto Servizio Ispettivo della DTL, può disporre il blocco del trattamento dei dati personali riferiti ai lavoratori effettuato tramite i sistemi di geolocalizzazione.

    Va poi considerato, che un sistema GPS può acquisire molte informazioni che costituiscono “dati personali“ dei lavoratori interessati, e questo vale non solo se sono associati ai nomi dei lavoratori o ai codici ad essi attribuiti, ma – come rilevato dal Garante nel caso di sistemi GPS di localizzazione dei veicoli aziendali – “anche nel caso in cui i dati di localizzazione del veicolo non siano associati immediatamente dal sistema informativo al nominativo dei conducenti, atteso che la società sarebbe comunque in condizione di risalire in ogni momento al conducente assegnatario “ (vedi provv. del Garante del 5.6.2008 e del 7.10.2010). L’Authority ha, inoltre, precisato che il titolare del trattamento deve adottare soluzioni tecnologiche affinché non vengano trattate informazioni non necessarie.

    Perciò il datore di lavoro che adotti un sistema di geolocalizzazione GPS, dopo aver assolto gli obblighi previsti dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, dovrà trattare i dati personali necessari al suo funzionamento rispettando anche le disposizioni del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/03).
    In particolare, ai lavoratori dovrà essere fornita un’idonea informativa preventiva sul trattamento dei loro dati personali (art. 13 D.Lgs. n. 196/03), specificando in particolare i tempi di conservazione dei dati e precisando la natura dei dati trattati e le caratteristiche del sistema GPS; inoltre, dovranno essere indicati i soggetti che possono accedere alle informazioni (che devono essere nominati formalmente per iscritto “incaricati del trattamento”). Il fornitore del servizio di localizzazione GPS dovrà essere nominato “responsabile del trattamento”.
    Il datore di lavoro titolare del trattamento potrà conservare i dati personali occorrenti alla regolare tenuta del libro unico del lavoro (presenze dei dipendenti, ferie, prestazioni straordinarie, riposi) per il tempo previsto dalle disposizioni previdenziali.

    Molto interessante è il provvedimento n. 285 del 7.7.2011, emanato dal Garante a fronte di una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice presentatagli da una società di trasporto che intendeva effettuare un trattamento di dati personali con un sistema di localizzazione satellitare da istallare a bordo dei veicoli aziendali, con il fine di localizzare i veicoli e elaborare un rapporto di guida contenente informazioni relative a tempi di percorrenza, velocità media, distanze e consumi di carburante.
    In questo caso il Garante, nel riconoscere la liceità delle finalità del trattamento dichiarate dalla società, riconducibili ad esigenze organizzative e produttive, ha stabilito che per il perseguimento di tali finalità dovessero essere trattati solo dati idonei a rivelare la posizione del veicolo, quando necessario, e le informazioni indispensabili per la compilazione dei rapporti di guida, quali la distanza percorsa e il consumo di carburante. Mentre l’Authority ha stabilito che non potessero essere trattati dati ulteriori che potessero comportare un controllo sulla condotta di guida dei lavoratori conducenti (ad esempio quelli relativi alla velocità). Perciò viene in rilievo quanto disposto dall’art. 3 del Codice, che impone l’adozione di adeguate soluzioni tecnologiche affinché non vengano trattati dati non necessari alle finalità perseguite e autorizzate. Inoltre, in base all’art. 11 del Codice, i dati personali trattati non possono essere conservati per un tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità legittimamente perseguite. Ppertanto l’azienda può conservare i dati relativi alle presenze dei lavoratori e ai tempi di lavoro degli stessi per il periodo di 5 anni, prescritto dalle norme sulle modalità di tenuta e di conservazione del libro unico del lavoro nel quale quei dati devono essere annotati; mentre gli altri dati, diversi da quelli personali o comunque resi anonimi, potranno essere trattati anche oltre il termine quinquennale.
    Il Garante poi considera la questione della qualifica della società che fornisce il servizio di geolocalizzazione e il rapporto tra essa e la società di autotrasporto che ha installato gli apparecchi GPS sui propri automezzi. E’ evidente che i soggetti che operano in outsourcing non possono essere considerati autonomi “titolari del trattamento”; infatti essi forniscono un servizio sulla base di un apposito contratto e pertanto operano per conto e nell’interesse della società committente, dovendo rispettare le direttive operative e le istruzioni pratiche fornite dalla società in nome della quale operano. Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. f) e art. 28 del Codice, invece, “titolare del trattamento” è il soggetto cui compete il potere, del tutto autonomo, di decidere in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento ed agli strumenti utilizzati per lo stesso, nel caso in oggetto, quindi, la società di autotrasporto, che ha l’obbligo di designare formalmente come “responsabili del trattamento” i soggetti che operano in outsourcing, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. g) e art. 29, commi 4 e 5 del Codice, nonché l’obbligo di impartire agli stessi le necessarie istruzioni.

    L’installazione di un sistema GPS pone, inoltre, il problema della necessità o meno della sua notificazione al Garante per la privacy ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 196/03.
    Infatti, l’art. 37, comma 1, lett. a) del Codice prevede che debbano essere notificati (per via telematica) i trattamenti di “dati che indicano la posizione geografica di persone e oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica”.
    La notificazione è una dichiarazione con la quale il titolare del trattamento, prima di iniziarlo, rende nota al Garante (che la inserisce nel registro pubblico dei trattamenti, consultabile da chiunque sul sito http://www.garanteprivacy.it) l’esistenza di un’attività di raccolta e di utilizzazione dei dati personali.

    Il Garante ha emanato a suo tempo un provvedimento generale contenente norme di esonero (provv. n. 1 del 31 marzo 2004 relativo ai casi da sottrarre all’obbligo di notificazione, pubblicato nella G.U. del 6 aprile 2004, n. 81 e nel sito http://www.garanteprivacy.it, doc. web 852561) e utili informazioni si possono leggere anche nei “Chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante” forniti dall’Authority il 23 aprile 2004 (doc. web. n. 993385.). In particolare, in quest’ultimo documento il Garante ha precisato che la localizzazione di persone o oggetti mediante reti di comunicazione elettronica gestite o accessibili dal titolare del trattamento deve essere notificata solo “quando permette di individuare in maniera continuativa – anche con eventuali intervalli – l’ubicazione di persone o oggetti sul territorio o in determinate aree geografiche, in base ad apparecchiature o dispositivi elettronici detenuti dal titolare o dalla persona oppure collocati sugli oggetti”, ma solamente se la localizzazione permette di risalire all’identità degli interessati, anche indirettamente attraverso appositi codici.
    Pertanto, non devono essere notificati al Garante i trattamenti di dati personali che consentano solo una rilevazione non continuativa del passaggio o della presenza di persone o oggetti, effettuata, per esempio, all’atto della registrazione di ingressi o uscite presso luoghi di lavoro, tramite tessere elettromagnetiche, codici di accesso o altri dispositivi, a meno che, mediante la rete di comunicazione elettronica, sia possibile tracciare gli spostamenti di interessati in determinati luoghi o aree sul territorio.

  50. Umberto scrive:
    Scritto il 6-2-2014 alle ore 02:22

    Buongiorno, recentemente un VOLONTARIO della mia associazione effettuava impropriamente prelievi di carburante con la tessera carburante dell’associazione alla propria auto privata. E possibile chiedere al distributore di visionare i filmati delle telecamere per dimostrare il fatto? Oppure si incorre in qualche pendenza legale? Grazie
    Spesso le telecamere sono Strumenti utili, la legislazione oltre a tutelare il visionato tutela anche chi deve usare il filmato in maniera utile??

  51. Gianni scrive:
    Scritto il 9-4-2014 alle ore 12:42

    Buongiorno.
    Avrei necessità di posizionare una telecamera per controllo di uno spazio auto di mia completa proprietà, considerato che il dissuasore meccanico ivi posizionato viene regolarmente vandalizzato. Lo scopo è quello di evitare il perpetrarsi dei danni suddetti.
    In breve, vorrei alcune indicazioni in proposito, con particolare attenzione alla tutela della privacy di terzi e su eventuali permessi che sarei tenuto a richiedere. La ringrazio.

  52. Francesca scrive:
    Scritto il 20-1-2015 alle ore 21:19

    Buonasera, vorrei sottoporle questo quesito.
    L azienda per cui lavoro ha installato telecamere sia nell area riservata ai clienti sia nelle retrovie dove accedono solo i dipendenti. L accordo e’stato firmato con le Rsu e richiesta autorizzazione alla Dtl. Alcune telecamere sono state posizionate in uffici del personale nonostante non ci sia necessità di tutela di patrimonio e nell antibagno riservato ai dipendenti senza dare comunicazione precisa del posizionamento delle telecamere ai diretti interessati. Le telecamere non sono chiaramente visibili ne sono segnalate da nulla e le immagini possono essere visionare in tempo reale da un dipendente sul suo pc personale. Tutto questo e’lecito? Non le sembra un abuso nei confronti di chi non sa di essere ripreso? Inoltre e’stato fatto firmare un foglio per l autorizzazione alle riprese e non mi è chiara la finalità. La ringrazio anticipatamente.

  53. lillo scrive:
    Scritto il 2-6-2015 alle ore 14:18

    Le riprese da un circolo privato possono essere usate come un’eventuale prova dalle autorità competenti.? Grazie.

  54. Angela scrive:
    Scritto il 29-10-2015 alle ore 13:55

    Buongiorno….ho necessità di una celere risposta….una verifica nel mio circolo privato contesta l’ impianto di video sorveglianza….premettendo che le telecamere sono state installate in tutte le sale e ingresso e che comunque non registrano…ma giusto per poter controllare tutte le sale contemporaneamente…considerando che il locale è di circa 1000 mq….considerando che nel circolo entrano solo i soci e che tutti tramite i cartelli esposti alla ingresso sanno che esiste la videosorveglianza ma che non registra….posso no farmi levare le telecamere installate o no? E se si esiste modo per poterle tenere quale prassi devo seguire? Tenga conto che alla interno del circolo di cultura spettacolo ed intrattenimento non ci sono dipendenti ma solosoci…la ringrazio anticipatamente.

  55. Elena scrive:
    Scritto il 10-12-2015 alle ore 15:58

    Buonasera
    vorrei avere la seguente informazione. L’istallazione di videocamere con sensoti di movimento in un sistema integrato necessita le misure di sicurezze previste al punto 4.6 del nuovo provvedimento della Videosorveglianza, ancorchè le immagini non siano in grado di rivelare l’identità del soggetto che ha fatto scattare la ripresa?

    Grazie

    Avv. Palatiello

  56. anna rita scrive:
    Scritto il 12-12-2019 alle ore 17:22

    buongiorno, leggo con grande piacere il suo blog, le vorrei chiedere se è possibile incappare in qualche tipo di reato postare un cartello con la scritta “guasto” su un distributore di sigarette che non accetta banconote. Il ragazzo in questione è stato ripreso dalle telecamere e riconosciuto. ora il tabaccaio contesta la sua decisione.
    Grazie

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