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Marcello Polacchini

La tutela della privacy nell'impresa

Il Blog di Marcello Polacchini

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Postilla » Impresa » Il Blog di Marcello Polacchini » Privacy » Installazione di impianti di videosorveglianza nelle piccole imprese. Autorizzazione veloce?

18 novembre 2011

Installazione di impianti di videosorveglianza nelle piccole imprese. Autorizzazione veloce?

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L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori per garantire un’effettiva tutela dei lavoratori, volta ad evitare forme di controllo del datore di lavoro che possano avere effetti sulle relazioni aziendali con possibili riflessi soprattutto di natura disciplinare, ha previsto il divieto dell’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Fanno eccezione a tale divieto quei sistemi che si rendono necessari per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza, ma in tali casi la loro installazione è comunque subordinata al previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure nel caso di mancanza di accordo o di mancanza degli organismi di rappresentanza dei lavoratori, alla previa autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.

Dal 1970, anno di entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori, di pari passo con l’avvento delle nuove tecnologie si sono moltiplicate e perfezionate anche le possibili modalità di controllo dei lavoratori (basti pensare ai controlli sulla posta elettronica, sulla navigazione in Internet, sulle telefonate effettuate, ai controlli satellitari relativi ai percorsi effettuati dagli automezzi, ecc.) e, visto il proliferare di furti e attività criminose, questi controlli hanno interessato sempre più anche quelle piccole imprese con pochi dipendenti che in passato non pensavano a questo tipo di tutela (ad es. ristoranti e pizzerie, tabaccherie, ricevitorie del lotto, stabilimenti balneari, farmacie, stazioni di servizio, gioiellerie, ecc.). In conseguenza di ciò è enormemente cresciuto l’impegno delle DPL nelle attività di rilascio delle autorizzazioni, che, per inciso, ai sensi del D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275, dovrebbero essere evase entro il termine massimo di 60 giorni.

Il rilascio del provvedimento autorizzatorio è divenuto, nel corso del tempo, un’attività abbastanza rilevante tra i compiti svolti dall’Unità operativa della vigilanza tecnica della DPL, che oggi è chiamata a verificare anche richieste di autorizzazioni abbastanza complesse, alle quali il legislatore dello Statuto dei lavoratori non poteva certamente pensare.

Questa attività richiede dei tempi tecnici piuttosto lunghi, perché ogni volta che un imprenditore si rivolge alla DPL per ottenere l’autorizzazione all’installazione di un impianto audiovisivo di controllo è necessario che un ispettore si rechi sul luogo di lavoro, che visioni la planimetria e i luoghi in cui i sistemi di videosorveglianza debbono essere installati, che interroghi il titolare e il dipendenti presenti e che faccia una relazione al Direttore della DPL. Questa relazione tecnica è propedeutica al provvedimento autorizzatorio che stabilisce le condizioni e le modalità per l’installazione dell’impianto.

Ora, è evidente che il tempo necessario al rilascio dell’autorizzazione della DPL contrasta con l’esigenza dell’imprenditore di poter installare rapidamente l’impianto di controllo anti-rapina. Inoltre, il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275 prevede un termine massimo di 60 giorni per il rilascio dell’autorizzazione, termine che spesso, per la scarsità delle risorse e per la molteplicità degli impegni, le DPL non riescono a rispettare.

D’altra parte, il rischio per l’imprenditore è alto poiché, non solo l’attivazione delle telecamere senza la preventiva autorizzazione comporta una responsabilità penale, ma anche la sola installazione delle telecamere non ancora funzionanti, costituisce illecito penalmente sanzionabile (v. Cass., 6 marzo 1996, n. 1490) e per l’impresa possono scattare alcune sanzioni, previste dall’art. 38 della legge n. 300/70, richiamato dall’art. 171 del D.Lgs. n. 196/03 sulla privacy.

E’ pur vero che il datore di lavoro può adempiere alla “prescrizione obbligatoria” (provvedimento che l’ispettore in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria emette ogniqualvolta ravvisi gli estremi di un reato in materia giuslavoristica che sia punito con la sola ammenda o con l’ammenda alternativa all’arresto) e può regolarizzare la situazione sanabile (in questo caso l’ottemperanza e il successivo pagamento di un importo pari ad un quarto dell’ammenda portano all’estinzione del reato); ma è pur sempre una situazione spiacevole perché l’ispettore, in ossequio al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale e della separazione dei poteri fra esecutivo e giudiziario, deve sempre comunicare alla Procura della Repubblica l’emissione del provvedimento e il suo esito. In caso di non ottemperanza alla prescrizione obbligatoria o non pagamento si avrà il procedimento penale ordinario.

Ed ecco che una risposta alle sempre maggiori richieste di autorizzazioni all’installazione di impianti di videosorveglianza è stata data dalla DPL di Modena che, con un protocollo livello provinciale sottoscritto l’8 febbraio 2010, ha coinvolto nella delicata fase di verifica, le organizzazioni sindacali del commercio e, soprattutto, l’Ente bilaterale di cui le OO.SS. sono componenti, insieme alle associazioni dei datori di lavoro del settore.
Si tratta a mio avviso di un ruolo importante assunto dalle organizzazioni sindacali, dal momento che, in un certo senso, intervengono, sia pure in modo indiretto e con funzioni di certificazione e garanzia, in settori aziendali nei quali non sono presenti. Del resto, questo aspetto certificatorio che l’Ente bilaterale viene ad assumere si allinea perfettamente con il ruolo, sempre più incisivo e regolatorio, che negli ultimi anni il legislatore ha affidato a tale organismo.

Per effetto del protocollo d’intesa siglato a livello provinciale, il datore di lavoro del settore commercio aderente all’Ascom che intenda installare un sistema di videosorveglianza deve semplicemente presentare la documentazione richiesta all’Ente bilaterale, chiedendo un parere di conformità al protocollo stesso, nel quale sono contenute le prescrizioni di comportamento necessarie.

L’Ente bilaterale (che durante la fase istruttoria può fare controlli finalizzati esclusivamente alla verifica di quanto dichiarato dal datore di lavoro) unitamente al parere positivo e di conformità all’accordo provinciale, trasmette l’istanza datoriale, corredata dalla documentazione e dai bolli necessari, alla DPL, che rilascia immediatamente l’autorizzazione senza bisogno di alcun accertamento ispettivo.

Mi risulta che questa procedura snella e innovativa è stata seguita anche in altri territori, infatti analoghi accordi sono stati raggiunti a Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Ferrara e Bologna.

E’ auspicabile che, data la crescente domanda di autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di piccole imprese, questo meccanismo procedurale sia esteso dal legislatore a livello nazionale e sia applicato anche ad altri settori.

Letture: 23316 | Commenti: 38 |
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38 Commenti a “Installazione di impianti di videosorveglianza nelle piccole imprese. Autorizzazione veloce?”

  1. paolo scrive:
    Scritto il 19-11-2011 alle ore 18:09

    speriamo che sia cosi, in modo da snellire l’iter visto che molti procedono senza adempiere gli obblighi rischiando le sanzioni anzichè eventuali furti/rapine per la lunga attesa. Si sà che le lungaggini burocratiche, aumentano il sommerso e le evasioni.

  2. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 19-11-2011 alle ore 18:49

    Per completezza ecco le condizioni che il Direttore della DPL pone nel suo provvedimento autorizzatorio al datore di lavoro che intende installare un impianto di videosorveglianza, nel caso in cui la relazione dell’ispettore del lavoro che ha compiuto il sopralluogo in azienda si sia espressa in termini positivi:
    1) il titolare deve informare i dipendenti e i clienti con appositi cartelli conformi al modello predisposto dal Garante per la privacy esposti sia all’interno che all’esterno dei locali dell’impresa;
    2) deve essere formalmente nominato un incaricato della videosorveglianza;
    3) l’installazione delle telecamere deve avvenire in maniera tale che l’angolo di ripresa inquadri solo le parti più soggette a rischio di furto o rapina, ma ciò deve avvenire nel rispetto della privacy e deve essere finalizzato esclusivamente alla tutela della sicurezza e del patrimonio aziendale, pertanto anche le eventuali riprese del personale debbono avvenire solo a tale fine;
    4) le telecamere devono essere dotate di una spia luminosa che indichi quando sono in funzione;
    5) il titolare deve predisporre una pianta dei locali corredata con le specifiche tecniche correlate all’angolo di ripresa e alla dislocazione dei monitor;
    6) le apparecchiature di registrazione devono essere custodite in maniera appropriata, in modo che alle stesse non possano avere accesso soggetti non autorizzati dal titolare;
    7) le registrazioni possono essere visionate soltanto alla presenza dell’incaricato della video-sorveglianza o in caso di fatti delittuosi per i quali le stesse vengono messe a disposizione degli organi inquirenti;
    8) la visualizzazione non può essere utilizzata ai fini dell’accertamento dell’obbligo di diligenza del lavoratore o dell’adozione di provvedimenti di natura disciplinare (questo è l’orientamento espresso dalla Cassazione civile nella sentenza n. 8250 del 17 giugno 2000 e dalla Cassazione penale nelle sentenze n. 42217 del 17 dicembre 2002 e n. 10268 del 6 marzo 2003).

  3. Luigi scrive:
    Scritto il 22-11-2011 alle ore 19:46

    Ok.

  4. Installazione di impianti di videosorveglianza nelle piccole imprese. Autorizzazione veloce? | studioFonzar's Blog scrive:
    Scritto il 23-11-2011 alle ore 23:57

    […] Da: http://marcellopolacchini.postilla.it/ Installazione di impianti di videosorveglianza nelle piccole imprese. Autorizzazione veloce? […]

  5. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 24-11-2011 alle ore 16:18

    Grazie per il link Ugo! :-)

  6. stefano scrive:
    Scritto il 26-11-2011 alle ore 12:56

    in una banca nazionale con tante rsa chi puó sottoscrivere l’accordo a livello nazionale?

  7. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 26-11-2011 alle ore 15:33

    Secondo me non si può sottoscrivere un accordo nazionale in materia di videosorveglianza. L’accordo sindacale sull’installazione degli impianti di videosorveglianza deve essere raggiunto presso tutte le unità produttive sparse sul territorio nazionale, pertanto non è sufficiente a liberare il datore di lavoro dalla responsabilità penale l’accordo concluso con gli organi di coordinamento delle RSA delle varie unità produttive; anzi in tale situazione è ravvisabile un comportamento antisindacale, reprimibile con la tutela approntata dall’art. 28 della legge n. 300/70 (v. Cass. n. 9211 del 1997). Invece, è sufficiente a liberare il datore di lavoro l’accordo concluso nella singola unità produttiva con le sole RSA di maggioranza e più rappresentative dei lavoratori.

    Anche l’eventuale richiesta di autorizzazione (in caso di mancato accordo con la RSA) va inoltrata alla DPL della provincia dove è ubicata l’unità produttiva nella quale andrà installato il sistema di videosorveglianza. Se, ad esempio, un’azienda ha la sede legale a Milano e tre unità produttive – una a Bergamo, una a Brescia e una a Como, che installeranno sistemi audiovisivi di controllo – andrà chiesta un’autorizzazione alla DPL di Bergamo per l’unità di Bergamo, una alla DPL di Brescia e una alla DPL di Como. Questo è dovuto all’esigenza di consentire all’organo di vigilanza (che è competente su territorio provinciale) di poter effettuare tutti gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per poter rilasciare l’autorizzazione.

  8. pinco scrive:
    Scritto il 2-12-2011 alle ore 12:57

    Nel caso in cui all’interno dell’azienda non sono esistono RSA, l’accordo con tutti i lavoratori dello stabilimento, consente all’azienda di evitare la richiesta alla DPL?

  9. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 2-12-2011 alle ore 17:39

    Pinco Palla….. come già scritto più volte l’accordo con la rappresentanza sindacale aziendale non può essere sottoscritto dall’accordo collettivo con tutti i dipendenti, nè da quello individuale con ciascun singolo lavoratore!
    Legga qui: http://marcellopolacchini.postilla.it/2010/05/03/nuovo-provvedimento-sulla-videosorveglianza-aspetti-particolari-legati-ai-rapporti-di-lavoro/#comment-476

    Se manca la RSA (o se non si raggiunge un accordo) deve chiedere l’autorizzazione alla competente Direzione provindiale del lavoro prima di installare l’impianto (anche se non lo mette in funzione).

  10. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 2-12-2011 alle ore 17:42

    Ops…. ovviamente intendevo dire “l’accordo con la rappresentanza sindacale aziendale non può essere SOSTITUITO dall’accordo collettivo con tutti i dipendenti…”

  11. Angelo scrive:
    Scritto il 19-12-2011 alle ore 17:15

    Buongiorno Avvocato,
    ho provato a leggere i vari post ma non ho trovato conferma su tutti gli aspetti che le pongo nel seguito.

    Piccolo ufficio che ha installato una webcam all’esterno della porta di ingresso (quindi su pianerottolo) così che permetta ai lavoratori di vedere chi suona alla porta senza doversi alzare di volta in volta o che comunque permetta di vedere chi entra e chi esce dall’ ufficio. Le immagini non vengono registrate e il raggio è ristretto all’area dello zerbino o poco più.
    Mi chiedo:
    E’ una webcam e non una telecamera. Penso che questo non cambi molto negli adempimenti previsti.
    E’ installata esternamente all’ufficio e non internamente.
    Il raggio d’azione è regolabile da qualsiasi pc senza difficoltà e non è sempre fisso. Potrebbe quindi riprendere anche altre persone presenti sul pianerottolo.

    Detto questo, volevo avere conferma circa la necessità della richiesta alla DPL (che era da fare preliminarmente) visto che comunque vi è la possibilità anche indirettamente di verificare l’orario di entrata/uscita dei lavoratori.
    Oltre all’aspetto sopra vorrei inoltre un suo parere circa la possibilità di modificare il raggio d’azione. Non credo sia corretto ma quindi cosa occorrerebbe fare? Chiedere all’installatore di impostare via software un raggio d’azione non modificabile?
    Cartellonistica: trattandosi di webcam installata su pianerottolo di un edificio, il datore di lavoro dovrebbe anche chiedere l’autorizzazione all’Amministratore dello stesso? O se invece modificasse definitivamente il raggio d’azione così da visionare solo l’area fronte ufficio non è necessaria?

    Ringraziandola anticipatamente e facendole i complimenti per la sua professionalità, le auguro buon Natale.

  12. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 19-12-2011 alle ore 20:30

    Angelo la ringrazio per gli immeritati complimenti e provo a darle qualche indicazione, partendo dal testo del paragrafo 6.1 del Provv. Gen. dell’8 aprile 2010 del Garante, che riporto integralmente qui di seguito.

    “6.1. Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali

    L’installazione di sistemi di videosorveglianza -come si rileva dall’esame di numerose istanze pervenute all’Autorità- viene sovente effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali. In tal caso va chiarito che la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l’adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice, che fa salve le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati). In tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all’interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box).
    Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione di altri condomini.”
    La questione che lei pone non mi sembra che rientri perfettamente nelle fattispecie indicate dal Garante nel punto 6.1 del suo provvedimento sulla videosorveglianza.
    Ad ogni modo non mi sembra che sia applicabile la procedura prevista dall’art. 4 comma 2 dello Statuto dei lavoratori. Perciò nessuna richiesta alla DPL. Più che un sistema di videosorveglianza il suo mi sembra un sistema che fa le veci del videocitofono. Non sono un tecnico, ma credo che non dovrebbe essere difficile modificare il campo di azione della telecamera per fare in modo che punti esclusivamente sulle persone che suonano il campanello della porta d’ingresso dell’ufficio. In questo caso non occorre affiggere nessun cartello di informativa e non serve dare alcuna informativa scritta al personale. Per quanto riguarda il condominio, penso che con queste modalità di installazione ed uso non ci debbano essere problemi di sorta. In buona sostanza… la vostra non è una telecamera di videosorveglianza.

  13. Angelo scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 19:06

    Buongiorno Avvocato, grazie della prontissima risposta. Voglio però elencarle nel seguito alcune considerazioni che termineranno con altra domanda in merito all’argomento, così che io possa approfondirlo.

    Mi sembra di capire, leggendo i vari post e il Provvedimento del 2010, che le web cam vengono considerate alla stregua delle telecamere.
    Lo Statuto dei Lavoratori all’Art. 4 c.2 indica “… ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”
    Il caso da me indicato si riferisce ad un ambiente di lavoro e l’installazione della webcam è stata richiesta dalla società e non da una persona fisica
    Nell’ufficio vi lavora personale dipendente.
    E’ correttissimo quanto da lei detto che il sistema viene utilizzato per lo più come un videocitofono ed infatti è così.

    ma allora mi domando:

    Se un giorno, il datoro di lavoro volesse verificare l’orario di ingresso/uscita dei lavoratori, anche senza essere in ufficio, con questa webcam potrebbe benissimo effettuarlo. Non si rientra quindi in quanto indicato all’Art. 4 c.2. “… ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”

    Chiaro che l’installazione si presume sia stata richiesta per altri scopi, ma è anche vero che volendo l’orario dei lavoratori può anche essere controllato.

    Sbaglio qualcosa, vero?

    Grazie ancora e saluti.

  14. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 20-12-2011 alle ore 20:13

    No Angelo non si sbaglia affatto, ma a questo punto è necessario affrontare la questione più nel dettaglio e fare una breve panoramica degli orientamenti giurisprudenziali in materia che possa offrirle altri spunti di riflessione.

    La linea di demarcazione tra controlli leciti e non, è stata approfondita dalla giurisprudenza anche meno recente, con riferimento ai sistemi e alle apparecchiature più disparate. Negli ultimi tempi poi, l’evoluzione tecnologica e l’avvento di Internet e della posta elettronica hanno esteso ancora di più la gamma degli strumenti e delle occasioni di controllo, dando luogo a situazioni anche molto complesse sul piano del corretto inquadramento giuridico, che hanno riflessi non soltanto giuslavoristici, ma anche penali e di protezione dei dati personali.
    Per quanto riguarda gli impianti audiovisivi (telecamere, citofoni aperti, microfoni, videocitofoni ecc.), fermo restando il divieto di utilizzarli per finalità di controllo diretto o intenzionale, ne è ammesso l’impiego purché giustificato dalle esigenze previste dal comma 2 dell’art. 4 L. 300/70 e purchè sia assicurata comunque l’osservanza dei requisiti formali indicati da questa norma.
    In questo senso la giurisprudenza ha confermato la liceità dei controlli svolti per motivi di sicurezza attraverso impianti audiovisivi installati sui luoghi di accesso alle strutture aziendali (ingresso degli uffici, garage, pianerottoli, ecc.) nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dall’art. 4 citato, anche nei casi in cui si tratti di sistemi anche solo astrattamente idonei al controllo dei posti di lavoro (cioè a prescindere dalla effettività del controllo), oppure nei casi di sistemi non ancora funzionanti o funzionanti solo in parte (Cass. 16 settembre 1997, n. 9211; Cass. 18 febbraio 1983, n. 1236; Trib. Milano 9 gennaio 2004). Analogamente, il previo accordo sindacale è stato ritenuto condizione di liceità del controllo anche se discontinuo, in quanto esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente ed anche quando sia stato dato loro eventuale preavviso (Cass. 6 marzo 1986, n. 1490), indipendentemente dalla natura occulta o palese del controllo stesso (Cass. pen., III sez., 15 dicembre 2006). In tutti questi casi, i requisiti procedurali fissati dallo Statuto dei lavoratori, nella misura in cui sono volti a limitare o attenuare il pregiudizio alla riservatezza e dignità dei lavoratori, impongono il coinvolgimento per la determinazione delle modalità di utilizzo delle apparecchiature di controllo dei soggetti (le RSA) e degli organi (la DPL) istituzionalmente preposti alla tutela di questi fondamentali valori.
    Anche il Garante per la privacy con provv. del 22 agosto 2006 è intervenuto sul tema specifico degli impianti di controllo degli accessi ai varchi pedonali e carrai installati presso i locali aziendali, ed ha riconosciuto la liceità del trattamento dei dati personali derivanti da questi sistemi, in relazione ai principi di necessità, finalità, proporzionalità e correttezza. Infatti, secondo l’Authority, il fine di identificare i soggetti che entrano nei luoghi aziendali e di trattare, anche con procedure automatizzate, questi dati è giustificato dalle esigenze di sicurezza sui luoghi d lavoro. Il Garante però ha sottolineato la necessità di rispettare comunque le garanzie formali previste dall’art. 4 della L.300/70.
    Interessante è la sentenza Cass.17 luglio 2007, n. 15892, secondo la quale non si può, invece, parlare di controlli difensivi ammissibili oltre i limiti previsti dall’art. 4 citato, nel caso in cui si tratti di sistemi di controllo a distanza che, anche se sono stati installati per reali esigenze di tutela del patrimonio aziendale e di beni patrimoniali dei dipendenti, finiscano per mettere a disposizione del datore di lavoro dati utilizzabili anche in funzione di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore, cioè il rispetto dell’orario di lavoro e la corretta esecuzione della prestazione lavorativa. Il caso deciso dalla Suprema Corte riguardava una società che, al fine di agevolare i propri dipendenti muniti di autovettura, aveva predisposto per essi un garage dove posteggiarla durante l’orario di lavoro, ma aveva inserito un congegno di sicurezza elettronico per consentire l’accesso al garage solo con un badge personale assegnato a ciascun dipendente (lo stesso che attivava gli ingressi agli uffici). Oltre a consentire di aprire la sbarra di accesso al garage, il meccanismo rilevava e registrava l’identità di chi passava e l’orario del passaggio. L’incrocio di tali dati con quelli rilevati elettronicamente all’ingresso degli uffici, permetteva alla società di controllare il rispetto degli orari di entrata e uscita e la presenza sul luogo di lavoro dei dipendenti. In pratica l’apparecchiatura di controllo, predisposta per far accedere i dipendenti al garage loro riservato, era utilizzabile anche per il controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori dei loro doveri di diligenza nel rispetto dell’orario di lavoro e della correttezza della stessa esecuzione della prestazione lavorativa. Nel caso di specie, questa apparecchiatura – a differenza di quella analoga installata agli ingressi dell’ufficio – non era stata concordata con le RSA, né era stata autorizzata dalla DPL e, per questa ragione la Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente sulla base di una contestazione disciplinare resa possibile dall’incrocio dei dati raccolti anche attraverso l’apparecchiatura installata nel garage senza il preventivo accordo con la rappresentanza sindacale. Solo l’accordo sindacale avrebbe reso utilizzabili i dati rilevati anche a fini disciplinari.

  15. Angelo scrive:
    Scritto il 22-12-2011 alle ore 09:43

    Non saprei come ringraziarla. Per ora, aspetto che mi consegnino il suo libro che mi “gusterò” nelle vacanze natalizie.

    Grazie ancora e buon Natale.

    Angelo

  16. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 22-12-2011 alle ore 10:29

    Mi fa piacere di esserle stato utile Angelo.
    Per quanto riguarda il mio libro… non so a quale si riferisca. A quelli sulla privacy o a quelli di subacquea?
    Se vuole rilassarsi durante le vacanze le consiglierei senza dubbio i due libri di subacquea… alla privacy ci penserà il prossimo anno!
    Tanti auguri anche a lei.
    MP

  17. Rolando scrive:
    Scritto il 3-1-2012 alle ore 11:10

    E che succede per tutte le aziende che avevano già installato in sistema di videosorveglianza (con la sola apposizione del cartello e l’autorizzazione dei dipendenti) prima di questa regolamentazione?
    grazie

  18. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 4-1-2012 alle ore 10:38

    Rolando la risposta è molto smplice: quelle aziende non sono in regola.
    Tenga presente che il provv. sulla videosorveglianza emanato dal Garante per la privacy nel 2010 fa seguito a quello analogo emanato nel 2004, che conteneva già delle precise regole da osservare. Inoltre, già il Codice della privacy del 2003 richiamava la necessità di rispettare la procedura prevista dall’art. 4 della L. 300/70 per attivare la vidosorveglianza in un ambiente di lavoro. Pertanto, l’autorizzazione di tutti i dipendenti non è sufficiente: bisogna chiedere un’autorizzazione alla DPL (previa ispezione) e osservare tutte le regole stabilite dal provv. gen. 8/4/2010 dell’Authority, altrimenti il trattamento dei dati (le riprese) è illegittimo e la videosorveglianza costituisce un fatto penalmente rilevante.

  19. Brontolo scrive:
    Scritto il 18-1-2012 alle ore 18:30

    Buongiorno,

    vorrei se l’accordo sottoscritto tra un’azienda e l’RSA/RSU decade in presenza di variazioni non conformi all’accordo stesso.

    Anche in questo caso l’azienda deve rimuovere tutti i dispositivi in attesa di autorizzazione DPL se non viene raggiunto un nuovo accordo?

    Inoltre chi perizia, per rilasciare il permesso, deve sentire i lavoratori o l’RSA/RSU se questa è stata costituita?

    Grazie e complimenti per la competenza dimostrata!

  20. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 18-1-2012 alle ore 20:41

    Brontolo (!!) rispondo rapidamente alle sue tre domande.
    a) L’accordo Azienda/RSU deve prevedere le modalità della videosorveglianza che si svolge in un ambiente di lavoro e dalla quale possano derivare anche controlli sull’attività lavorativa dei dipendenti. E’ l’accordo stesso che deve stabilire le cause della sua decadenza. Se non è espressamente previsto la RSU può in ogni caso impugnarlo o darne disdetta.
    b) Se non viene raggiunto un nuovo accordo con le RSU l’Azienda potrebbe chiedere l’autorizzazione al Servizio Ispettivo della DPL. In attesa di questa le telecamere andrebbero rimosse. La giurisprudenza costante ritiene che le telecamere sebbene non funzionanti non siano lecite in mancanza di autorizzazione da parte della DPL alla loro installazione.
    c) L’ispettore del lavoro che effettua il sopralluogo necessario al rilascio dell’autorizzazione della DPL se è presente una RSU di solito la interpella (anche per conoscere i motivi del mancato accordo sindacale), oppure sente i lavoratori, ma si basa soprattutto sulle evidenze oggettive raccolte tramite osservazioni dirette sul luogo di lavoro.

  21. Raffaello scrive:
    Scritto il 24-1-2012 alle ore 16:09

    Buonasera dott.Polacchini, mi chiamo Raffaello Bonora e sono titolare della 2 B Soluzioni srl. Le scrivo in quanto la mia azienda si occupa di videosorveglianza e più precisamente, offriamo impianti di videosorveglianza per negozi sotto forma di noleggio finanziato in modo da essere completamente deducibili ovvero scaricabili al 100% da parte di chi acquista il bene. Essendo nel mondo della videosorveglianza da tempo, mi piace fare le cose per bene, indi per cui per i miei clienti faccio anche consulenza su tutte le norme in termini di privacy, offrendo nel pacchetto, oltre a videocamere di qualità e relative apparecchiature di salvataggio dei dati, tutta la documentazione in termini di legge, come il “documento delle scelte” e la cartellonistica indicata proprio dal Garante della Privacy. Arrivo al punto:sul mercato sono bersagliato da elettricisti che si inventano questo lavoro con prezzi ovviamente molto più bassi, ma non seguendo le normali procedure legate alla privacy. Che lei sappia a chi mi posso appellare per fare in modo che ci sia un controllo sulle attività in modo che tutti vengano a conoscenza delle relative norme e sui pericoli in termini di multe per chi non osserva le leggi, quindi con la cartellonistica adeguata, documento delle scelte, etc. A volte incontro titolari di negozi che mi rispondono….. l’ho fatto fare al mio elettricista ed è costato molto di meno, lo so non si vede nulla ma va bene così…Multe??? fiuriamoci se mi fanno la multa per un impianto di videosorveglianza. Chi secondo lei posso fare intervenire in termini di controllo sul campo? Le lascio i miei riferimenti r.bonora@duebisoluzioni.it…. Intanto la ringrazio della Sua attenzione e del disturbo

  22. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 24-1-2012 alle ore 18:30

    Buonasera signor Bonora.
    Purtroppo non le posso essere utile. Non è possibile un controllo come quello da lei richiesto. Gli unici controlli ammessi sono quelli della DPL nel caso di un impianto di videosorveglianza installato in un ambiente di lavoro che non rispetti quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
    Altri controlli possono essere fatti solo a seguito di un ricorso al Garante o all’autorità Giudiziaria da parte di un cittadino che veda violata la sua privacy da un impianto di videosorveglianza “non a norma”.
    Il destino di chi “lavora bene” purtroppo è questo: essere considerati “cari” da parte di chi non capisce e quindi non apprezza la qualità e la professionalità del lavoro che viene fatto. Sapesse quante volte capita anche a me di vedere poco apprezzato il mio lavoro da parte di coloro ai quali offro la mia consulenza professionale…

    Se le interessa approfondire ulteriormente la materia della videosorveglianza da un punto di vista “pratico” legga gli articoli che ho pubblicato su Postilla.it e le risposte agli oltre 300 quesiti che mi sono stati formulati su questa delicata materia.
    Per facilitarle la ricerca le posto qui i titoli e i link ai miei interventi:

    Videosorveglianza in ambito privato. Limiti e pericoli
    http://marcellopolacchini.postilla.it/2011/09/01/videosorveglianza-in-ambito-privato-limiti-e-pericoli/#more-181

    Installazione di impianti di videosorveglianza nelle piccole imprese. Autorizzazione veloce?
    http://marcellopolacchini.postilla.it/2011/11/18/installazione-di-impianti-di-videosorveglianza-nelle-piccole-imprese-autorizzazione-veloce/

    Scade il termine per applicare le nuove regole sulla videosorveglianza
    http://marcellopolacchini.postilla.it/2011/04/13/scade-il-termine-per-applicare-le-nuove-regole-sulla-videosorveglianza/

    Videosorveglianza: bisogna fare bene attenzione prima di attivarla!
    http://marcellopolacchini.postilla.it/2011/04/13/videosorveglianza-bisogna-fare-bene-attenzione-prima-di-attivarla/

    Nuovo provvedimento sulla videosorveglianza: aspetti particolari legati ai rapporti di lavoro.
    http://marcellopolacchini.postilla.it/2010/05/03/nuovo-provvedimento-sulla-videosorveglianza-aspetti-particolari-legati-ai-rapporti-di-lavoro/

    Sicurezza e privacy si scontrano con le videocamere
    http://marcellopolacchini.postilla.it/2009/07/13/sicurezza-e-privacy-si-scontrano-con-le-videocamere/

  23. Raffaello scrive:
    Scritto il 24-1-2012 alle ore 19:07

    Gentilissimo e grazie 1000…. in effetti sì, è un fatto spiacevole ma sono convinto che in un periodo di crisi economica come quello che stiamo passando in questo momento solo le persone e le aziende che lavorano in maniera presente, perfetta e professionale possono stare a galla….:)
    Grazie ancora e buona serata
    Raffaello

  24. Chiuso il sito della DPL di Modena: Perché? | Il Blog di Andrea Asnaghi scrive:
    Scritto il 11-4-2012 alle ore 10:45

    […] innovativi (ad es. quello sulla videosorveglianza nei pubblici esercizi, ricordato proprio qui su Postilla). Ma sarebbe ancora riduttivo fermarsi a tutto ciò: in realtà il sito era un modo per […]

  25. ENRICA scrive:
    Scritto il 30-10-2012 alle ore 16:22

    Normalmente la DPL impone di portare a conoscenza dei dipendenti il provvedimento autorizzativo alla videosorveglianza senza specificare le modalità da utilizzare e sanza imporre in particolare il mezzo della raccomandata a.r. E’ sufficiente, a suo parere, l’affissione? Grazie

  26. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 5-11-2012 alle ore 13:06

    Enrica direi che l’affissione nella bacheca aziendale è un mezzo di pubblicità più che sufficiente.

  27. chiara scrive:
    Scritto il 5-2-2013 alle ore 18:12

    IN PRESENZA DI UN CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA IN CUI L’IMPRESA SUBENTRANTE TROVA GIA’ INSTALLATO E PERFETTAMENTE FUNZIONANTE UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL QUALE NON E’ STATA MAI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA DPL. L’AZIENDA CHE ATTUALMENTE GESTISCE L’ATTIVITA’ HA DIPENDENTI.
    LA DOMANDA E’ QUESTA: SI DEVE DISINSTALLARE L’IMPIANTO PRIMA DI RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE ALLA DPL COMPETENTE? (NON VI SONO RAPPRESENTANZE SINDACALI).

  28. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 6-2-2013 alle ore 17:28

    CHIARA LA RISPOSTA E': PURTROPPO SI!
    LA SITUAZIONE DA LEI PROSPETTATA E’ ILLEGALE E POCO IMPORTA (ALLA LEGGE) SE LEI L’HA EREDITATA DALL’AZIENDA PRECEDENTE.

  29. nino scrive:
    Scritto il 11-3-2013 alle ore 11:31

    Salve,
    vorrei sapere se un accordo per l’istallazione di telecamere sottoscritto con le OO.SS. privo di una delle OO.SS. e di una RSU, e l’assenza della planimetria dove vengono istallate le Telecamere, nonchè il numero superiore di Telecamere previste dall’accordo fanno ritenere lo stesso nullo e se un accordo anche se regolarisismo ha una durata.
    Grazie in anticipo

  30. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 11-3-2013 alle ore 19:46

    Per quanto riguarda l’intesa sindacale, dottrina e giurisprudenza hanno posizioni contrastanti riguardo alla validità di accordi stipulati con una sola RSA o con le RSA rappresentative della maggioranza del personale aziendale, piuttosto che con la totalità delle RSA.
    Il Ministero del Lavoro, temendo che la necessaria adesione di tutte le RSA finisse per risolversi in un diritto di veto utilizzabile anche dalla rappresentanza sindacale più esigua, ha optato per un’interpretazione in base alla quale si ritiene legittimo il comportamento del datore di lavoro che abbia predisposto l’installazione di telecamere previo accordo con la sola maggioranza delle RSA (risposta a interpello del Ministero Lavoro, prot. 2975 del 5 dicembre 2005).

    L’assenza della planimetria con l’indicazione di tutte le telecamere installate e del relativo angolo di ripresa inficia la validità dell’accordo sindacale, in quanto di tratta di un elemento sostanziale dell’accordo stesso.

    Un accordo sindacale completo di tutti i suoi elementi non ha una scadenza, salvo che non ne sia stata espressamente definita e concordata una, ovvero che non rispecchi più la situazione effettiva dell’impianto di videosorveglianza esistente.

  31. Stefano scrive:
    Scritto il 26-3-2013 alle ore 12:09

    Salve e complimenti per l’utilità degli articoli. Purtroppo esistono molti casi diversi e vorrei capire se anche il mio rientra in tutta questa trafila burocratica, che a volta “scoraggia”. :-(

    L’ufficio dove lavoro non è aperto al pubblico. Serve una webcam semplicemente per verificare cosa succede se di notte scatta l’antifurto, evitando quindi di recarsi in ufficio nel bel mezzo della notte per scoprire che il vento ha aperto una finestra o è passata una lucertola.

    Ecco gli altri dati:
    – azienda con meno di 15 persone, quindi nessuna rappresentanza sindacale
    – webcam interna rivolta verso la porta di ingresso (nel campo d’azione però ovviamente si vedono 2/3 postazioni di lavoro)
    – webcam attiva solo durante le ore notturne (quindi nessun dipendente verrà mai ripreso!)
    – autorizzazione scritta da parte di ogni dipendente che prende atto della webcam installata
    – cartelli affissi
    – spia luminosa che indica quando è accesa
    – accesso alle img solo da personale autorizzato
    – registrazione sicura e protetta da password dei video
    – autocancellazione del video dopo un certo tempo

    Leggendo all’inizio dell’articolo viene indicato “Fanno eccezione a tale divieto quei sistemi che si rendono necessari per esigenze […] di sicurezza, ma in tali casi la loro installazione è comunque subordinata al previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure nel caso di mancanza di accordo o di mancanza degli organismi di rappresentanza dei lavoratori, alla previa autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.”

    Posso quindi procedere o devo necessariamente richiedere l’autorizzazione? A chi?
    Su web ho trovato questo:
    http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4C53ADC7-1555-4736-87AB-AAE5FA6FA956/0/ISTANZADIAUTORIZZAZIONEART4L3001970.pdf

    Grazie!

  32. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 26-3-2013 alle ore 13:23

    Stefano la telecamera da lei descritta “potenzialmente” potrebbe anche riprendere i dipendenti intenti a lavorare; perciò, a rigore, non essendoci una RSA costituita è necessario chiedere l’autorizzazione alla competente Direzione Territoriale del Lavoro prima di poter installare la telecamera.

    Il fac-simile di istanza da lei indicato può andare bene.

    Le segnalo però un interessante sentenza della Cassazione che, a distanza di oltre quarant’anni dall’emanazione dello Statuto dei lavoratori, recentemente ha affermato che non commette reato il datore di lavoro che videosorveglia i lavoratori, dopo avergli fatto firmare un apposito documento autorizzativo, espressione della loro volontà e del loro assenso alla esistenza dell’impianto di controllo, e ciò anche in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali (Cass., Sez. III Pen.,11 giugno 2012, n. 22611).
    In Italia però le sentenze fanno stato solo tra le parti e prima che si consolidi un orientamento giurisprudenziale in questo senso sarà necessario attendere ancora del tempo.

    Si ricordi inoltre che, salvo durante i giorni festivi e nei fine settimana, le immagini registrate devono essere cancellate al massimo dopo 24 ore.

  33. Stefano scrive:
    Scritto il 27-3-2013 alle ore 09:56

    Grazie per la risposta.
    Per completezza riporto il link all’articolo che avevo trovato anche io (da qui la mia domanda).
    http://www.lastampa.it/2012/06/18/italia/i-tuoi-diritti/lavoro/telecamere-in-azienda-e-sufficiente-il-si-dei-dipendenti-fECDcMNJTzDLEufnts85PL/pagina.html

    Altra domanda, seguendo il discorso sopra: anche se si lasciasse accesa la webcam durante l’orario di lavoro, oppure venisse registrato il video per più di 24 ore, l’importante è che sia sempre tutto dichiarato e sottoscritto da ogni singolo dipendente, giusto?

    Grazie

  34. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 27-3-2013 alle ore 10:48

    Stefano forse non mi sono spiegato bene: si tratta di UNA sentenza della Cassazione…un pò troppo poco per considerarlo un orientamento consolidato.
    Nel nostro paese le sentenze decidono solamente il SINGOLO caso sottoposto all’esame dei giudici e prima che si consolidi un orientamento univoco occorre parecchio tempo. I giornalisti per fare notizia spesso ignorano questo “piccolo” particolare…

    Allo stato attuale è sempre in vigore il secondo comma dell’art. 4 della legge n. 300/70.

    In ogni caso, se tutti i dipendenti sottoscrivessero un accordo in cui sono indicati espressamente i termini della videosorveglianza penso che lei potrebbe stare abbastanza tranquillo, salvo nel caso di “ripensamenti” da parte di uno o più dipendenti.

    Si ricori invece che è VIETATA la conservazione delle immagini registrate per più di 24 ore (v. paragrafo 3.4 del provv. gen. sulla videosorveglianza 8 aprile 2010 del Garante per la privacy).

  35. Giovanni scrive:
    Scritto il 6-4-2013 alle ore 00:43

    Buonasera avvocato,
    da quello che ho potuto capire, anche da alcuni post precedenti, nel caso in cui ci fosse l’intenzione di videosorvegliare un’azienda solo nell’area esterna, l’istanza di autorizzazione all’istallazione non è necessaria purchè sia assicurata comunque l’osservanza dei requisiti formali indicati dalla L. 300/70

    La ringrazio anticipatamente

  36. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 7-4-2013 alle ore 09:15

    Giovanni… i “requisiti formali” previsti dal comma 2 dell’art. 4 della Legge n. 300/70 sono l’accordo preventivo con la RSA, oppure, se manca la RSA o non c’è accordo, l’autorizzazione preventiva della DTL competente, alla quale va presentata apposita istanza.

    Legga le risposte che ho già dato in questo post specifico: http://marcellopolacchini.postilla.it/2010/05/03/nuovo-provvedimento-sulla-videosorveglianza-aspetti-particolari-legati-ai-rapporti-di-lavoro/

  37. giorgio scrive:
    Scritto il 11-4-2013 alle ore 14:17

    Buongiorno Dott. Polacchini.
    Sono il titolare di una rivendita di generi di monopolio(tabaccheria) con annessi gioco del lotto , gratta e vinci ecc..
    Ho un dipendente e per alcune ore della settimana per forza di cose mi devo assentare dal posto di lavoro lasciandolo da solo.
    Vorrei installare delle videocamere di sorveglianza all’interno del negozio per una sicurezza mia personale e per scoraggiare eventuali rapine (ne ho gia’ subite 2)
    Come mi devo comportare per non incorrere in sanzioni? Anticipatamente la ringrazio!

  38. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 18-4-2013 alle ore 14:37

    Giorgio, di norma lei dovrebbe presentare un’istanza alla competente DTL (art. 4, comma 2, legge n. 300/70) e attendere l’autorizzazione per poter installare l’impianto di VDS.
    Recentemente però il Ministero del Lavoro è venuto incontro alle esigenze delle piccole imprese come la sua, nelle quali possono esserci ingenti quantità di denaro in cassa e ha semplificato la procedura.

    Legga qui la risposta: http://marcellopolacchini.postilla.it/2012/04/26/videosorveglianza-installazione-piu-rapida-in-certi-ambienti-di-lavoro-nessun-sopralluogo-preventivo-degli-ispettori-del-lavoro/

    Ma legga anche le risposte date in questo topic nei post precedenti!

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