4 gennaio 2010
Telemarketing: avanti tutta… quasi indietro! Riconfermate (per il momento) le regole del Garante per la privacy
Continua il tentativo del l Garante per la privacy di difendere i cittadini dalle cosiddette “telefonate di disturbo”. Dopo che nel novembre 2009 con la conversione in legge del cd. decreto Ronchi (D.L. n. 135/09) si è prorogata fino al 30 giugno 2010 la possibilità per gli operatori telefonici di usare liberamente per fini promozionali banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005, e si è previsto per il futuro il ribaltamento del principio del consenso per l’utilizzo dei dati per finalità commerciali (a partire dal 1° luglio 2010 ci sarà un regime di “silenzio-assenso” cioè il cd. approccio “opt-out”), ecco che il Garante ritorna ancora sulla questione.
Con un comunicato stampa del 30 dicembre 2009 l’Autorità per la privacy informa che con un provvedimento in corso di pubblicazione sulla G.U. ha disposto che “le regole predisposte nel marzo 2009 (provvedimento del 18 marzo 2009), relative alle chiamate promozionali e pubblicitarie consentite a suo tempo dal decreto “Milleproroghe” del 2008, restano valide ancora per l’ulteriore periodo di sei mesi previsto dalla legge di conversione del decreto Ronchi, ovvero, se istituito in questo periodo, fino alla realizzazione del registro pubblico delle opposizioni al quale dovranno iscriversi le persone che non intendono ricevere questo tipo di telefonate”.
In sostanza, per il momento le aziende e i call center che contatteranno gli utenti per fare promozione e offerte commerciali dovranno continuare a utilizzare solo banche dati effettivamente costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti al 1° agosto 2005 e non potranno chiedere il consenso degli interessati per futuri contatti, né potranno cedere i dati che utilizzano a terzi.
Gli operatori che telefoneranno agli abbonati dovranno ad ogni contatto specificare per quale società chiamano e ricordare agli interessati i loro diritti; ma, soprattutto, dovranno registrare immediatamente l’eventuale contrarietà dell’abbonato ad essere nuovamente contattato. L’utente che non intende essere più disturbato avrà il diritto di conoscere l’identificativo dell’operatore al quale ha comunicato la sua volontà. Inoltre, i dati presenti nelle banche dati dovranno essere utilizzati solo a fini promozionali e non potranno in alcun modo essere usati per acquisire nuove informazioni o il consenso degli abbonati ad effettuare chiamate dopo la scadenza del periodo di deroga.
Il Garante ricorda infine che il mancato rispetto del provvedimento comporta una sanzione amministrativa che va da 30 mila a 180 mila euro, sanzione che, nei casi più gravi, può raggiungere anche i 300 mila euro.
Continua quindi il tentativo del Garante di arginare le crepe aperte dal parlamento alla diga posta a tutela della privacy e della tranquillità dei cittadini, ma questo continuo avanti e indietro genera a mio avviso solo confusione e disorientamento. Cosa accadrà realmente dopo il 1° luglio 2010? Staremo a vedere….