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Marcello Polacchini

La tutela della privacy nell'impresa

Il Blog di Marcello Polacchini

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Postilla » Impresa » Il Blog di Marcello Polacchini » Privacy » C’era una volta la privacy dei cittadini…

11 novembre 2009

C’era una volta la privacy dei cittadini…

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Ormai è quasi fatta!

Nonostante i duri moniti rivolti fin dal 2006 dal Garante per la privacy al quale arrivavano numerose lamentele di cittadini stanchi di essere bersagliati da telefonate-disturbo per l’offerta di servizi e prodotti prevalentemente da parte di società telefoniche (linee veloci Internet, segreterie telefoniche, tariffe particolari, instradamento automatico della linea verso altro operatore), o che protestavano per i continui disturbi arrecati alla loro vita privata da call center che li contattano, spesso negli orari meno opportuni, per proporre offerte commerciali… sembra che ormai per il cittadino non vi sia quasi più nulla da fare.

Un primo attacco alla privacy del cittadino era avvenuto già nel 2008, quando il cd. decreto “milleproroghe” (D.L. n. 207/08, convertito nella L. n. 14/09), all’art. 44, al comma 1bis, aveva previsto che – in deroga alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 ed in particolare alla disciplina prevista dagli artt. 13 e 23, che ha recepito ed attuato la direttiva 2002/58/CE – “i dati personali presenti nella banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1 agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009″.

Con l’art. 44, comma 1bis, della legge n. 14/09 si era consentito, dunque, sino al 31 dicembre 2009 di utilizzare banche dati caratterizzate non solo dall’assenza del consenso dell’utente per l’utilizzo dei propri dati personali, ma anche caratterizzate dalla totale assenza di un’informativa all’utente o dalla presenza di un’informativa insufficiente, inadeguata o inidonea, e ciò in deroga al Codice della privacy ed in contrasto sia con la direttiva europea 2002/58/CE, sia con la giurisprudenza del Garante per la privacy. Perciò aziende e call center sino al 31 dicembre 2009 possono liberamente contattare abbonati telefonici per fare promozione ed offerte commerciali utilizzando le banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici precedenti all’agosto 2005.

Questa “deroga” aveva suscitato non poche perplessità e la Commissione europea, con risposta scritta del 7 aprile 2009 all’interrogazione P-1463/2009 sul punto fatta dall’europarlamentare radicale Cappato, ha concluso che: “La Commissione ha rilevato le divergenze tra la recente legge (art. 44, comma 1bis, L. n.14 del 2009) e le decisioni del Garante e solleverà con le autorità italiane la questione della compatibilità di tale legge con la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Se necessario adotterà misure appropriate per garantire il rispetto della legislazione comunitaria sulla protezione dei dati, in particolare della direttiva 2002/58/CE“.

Ma non è bastato!

Recentemente in commissione Affari Costituzionali del Senato, in sede di esame del DDL n. 1784, di iniziativa del Presidente del Consiglio e del Ministro delle Politiche Europee, per la conversione in legge del D.L. n. 135 del 25 settembre 2009, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, è stato presentato dal senatore del PDL Lucio Malan (relatore) l’emendamento n. 20.0.2 che propone, con l’introduzione di un articolo 20bis, la modifica della disciplina di settore vigente attraverso il sistema del cd. opt-out introducendo la cd.” lista Robinson” e propone, all’ultimo capoverso, che “All’articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole “sino al 31 dicembre 2009″ sono sostituite con le parole: “sino ai due mesi successivi all’istituzione del registro di cui al comma 2-bis dell’articolo 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196″, con ciò prorogando, di fatto sine die e comunque almeno per altri 20 mesi, la disciplina già censurata dalla stessa Commissione europea con la risposta all’interrogazione sopramenzionata e questo proprio nella legge che… dovrebbe assicurare l’attuazione degli obblighi comunitari!!

Infine, proprio in questi giorni il Senato ha approvato l’emendamento inserito nel DDL n. 1784 e adesso si fa sempre più probabile la… fine della privacy dei cittadini, almeno per quanto riguarda le iniziative di telemarketing!

In un comunicato stampa del 4 novembre 2009 Mauro Paissan, componente del Garante per la privacy, ha sottolineato “gli effetti negativi dell’emendamento approvato dal Senato sulle telefonate promozionali, che finirà col danneggiare lo stesso telemarketing, che apparirà sempre più invadente e insopportabile”. Secondo il componente dell’Authority “I cittadini verranno disturbati da una quantità incredibile di telefonate pubblicitarie, anche se non hanno mai dato il loro consenso alle chiamate”. “Si tratta di un errore. Gli utenti telefonici – afferma Paissan – verranno bombardati di messaggi e si vedranno costretti a iscriversi a un apposito registro per opporsi. Ma questi registri non hanno funzionato in nessun paese dove sono stati istituiti. E comunque molti cittadini, soprattutto gli anziani, troveranno molta difficoltà a manifestare il loro dissenso”. “Infine – conclude Paissan – l’Italia con questa norma si rende responsabile di un’ulteriore infrazione comunitaria e Bruxelles ce la farà pagare”.

Sarà sufficiente quest’ultimo disperato appello dell’Authority affinchè la camera non approvi l’emendamento in questione? Il seguito alla prossima puntata e speriamo di non dover dire davvero “c’era una volta la privacy dei cittadini”!

Letture: 5794 | Commenti: 3 |
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3 Commenti a “C’era una volta la privacy dei cittadini…”

  1. Flavio scrive:
    Scritto il 11-11-2009 alle ore 13:56

    — APPLICARE L’AUTODIFESA —
    se ci stritolano i maroni con telefonate assurde noi reagiamo auto-difendendoci :-)
    esempio 1) alla ricezione di una telefonata commerciale appoggiare la cornetta sul tavolo per qualche minuto senza riattaccare
    esempio 2) alla richiesta “c’è il sig. XXXX?” rispondere “spiacente ma non è in casa” e mettere giù
    esempio 3) alla richiesta “vorrei parlare col titolare” rispondere “è fuori ufficio e non ha detto quando tornerà”

    Sono tutti sistemi che a noi portano via pochissimo tempo e non ci fanno rischiare niente. Al call center invece grava il compito di ritelefonare 1000 volte per chiedere se finalmente XXXXX è rientrato in casa o se il titolare è tornato in ufficio ;-)

    E, per esperienza, rispondere cortesemente che non siamo interessati non porta ad alcun risultato, infatti dopo qualche giorno richiamerà un altro call-center per proporre la stessa offerta commerciale.

    È ora di passare alla difesa fai-da-te visto che lo stato non ci pensa minimamente a difendere la privacy dei propri cittadini!!!

  2. Dragan Bosnjak scrive:
    Scritto il 13-11-2009 alle ore 14:56

    Vi racconto l’episodio personale proprio di ieri sera: alle 21.45 mi arriva una telefonata di un call center di una nota rete di TV satellitare per propormi le soluzioni nuove di abbonamento…
    A questo punto scatta la mia reazione personale, senza rispondere niente alla offerta: “Ma sapete che ore sono? Vi sembra il caso di chiamare e disturbare le persone a quest’ora?” al che mi arriva la risposta “Mi scusi per il disturbo” e la telefonata si chiude…
    Direi che la nostra privacy è già andata a farsi benedire tempo fa…

  3. Marcello Polacchini scrive:
    Scritto il 18-11-2009 alle ore 10:07

    Nel frattempo il Garante per la privacy continua la sua… battaglia contro i mulini a vento!!

    Leggo oggi sulla Newsletter del Garante n. 331 del 17 novembre 2009 che l’Authority è intervenuta nuovamente per combattere l’invio di pubblicità indesiderata, questa volta via fax.
    Nella notizia si afferma che dall’inizio del 2009 sono state oltre 500 le segnalazioni pervenute al Garante da cittadini e imprese che denunciano questa tecnica di spam. Troppo poche direi!

    L’ultimo intervento del Garante ha riguardato una società alla quale è stato vietato l’ulteriore trattamento di dati personali utilizzati senza consenso dei destinatari per l’invio di pubblicità indesiderata tramite fax. Inoltre è stata disposta la cancellazione di tutti i dati personali per i quali non risulti documentato il consenso all’invio di comunicazioni promozionali.
    La mancata osservanza del provvedimento di divieto espone a sanzioni penali e al pagamento di una somma che va da 30.000 a 180.000 euro.

    Come in altri casi precedenti la società convenuta ha affermato di utilizzare nominativi estratti da elenchi telefonici “categorici” pubblici (come Pagine Gialle o Pagine Utili), ritenendo di poter liberamente disporre di quei numeri per comunicazioni promozionali. Il Garante, al contrario, ha ancora una volta ribadito che l’uso di sistemi automatizzati come il fax (ma ciò vale anche per sms, mms, e-mail, ecc.) per inviare messaggi promozionali, impone la preventiva acquisizione del consenso informato e specifico da parte dei destinatari, anche quando si tratti di dati estratti da elenchi categorici o da albi pubblici.

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