13 luglio 2009
Sicurezza e privacy si scontrano con le videocamere
Un’azienda cliente, per motivi di sicurezza, ha deciso di installare alcune videocamere esterne che inquadrano le aree di carico e scarico delle merci. Ha indicato con appositi cartelli la presenza delle telecamere e ha provveduto ad informare il personale. Alcuni dipendenti, però, hanno lamentato che le riprese effettuate possono violare la loro privacy.
Adesso, dopo l’entrata in vigore della legge sulla privacy e tutto il parlare che se n’è fatto sui media, i dipendenti hanno una ragione in più per evitare di essere… controllati. Ma è proprio così? Quali sono gli adempimenti necessari per l’installazione di videocamere di sorveglianza, senza andare incontro alle contestazioni dei lavoratori?
Con un articolato provvedimento generale del 2004 il Garante per la privacy ha stabilito chiaramente le regole da rispettare nelle attività di videosorveglianza effettuate nell’ambito dei rapporti di lavoro. In particolare, il punto 4.1 del provvedimento ha stabilito che occorre osservare le garanzie previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e che è inammissibile l’installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori, ovvero non destinati all’attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, locale degli armadietti, luoghi ricreativi, ecc.). Queste “garanzie” vanno osservate sia all’interno degli edifici, sia negli altri luoghi in cui avviene a prestazione lavorativa, così come l’Autorità ha avuto modo di rilevare in altri suoi precedenti provvedimenti. Ad esempio il Garante è intervenuto a proposito delle telecamere installate sugli autobus, precisando che queste non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e stabilendo che le immagini raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull’attività lavorativa degli autisti.
Ora, il richiamo all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori è importante, perché questo, oltre a sancire il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa, stabilisce che gli impianti e le apparecchiature che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, oppure da esigenze di sicurezza sul posto di lavoro, ma, dall’uso dei quali possa derivare anche il controllo a distanza dei lavoratori, possono essere installati soltanto con il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (oggi RSU), oppure, in mancanza di accordo, a seguito di specifica autorizzazione della competente Direzione Provinciale del Lavoro. Ricevuta la specifica istanza dall’azienda, la DPL, al fine del rilascio della propria autorizzazione, provvede a svolgere un sopralluogo per verificare, in particolare, se l’angolo di ripresa delle telecamere sia o meno compatibile con il divieto sancito dall’art. 4 della legge n. 300/70 ed eventualmente indica le prescrizioni da osservare per la corretta installazione delle telecamere.
E’ pacifico che nell’area aziendale adibita al carico e scarico delle merci possono transitare anche dei lavoratori, pertanto, oltre a quanto è stato correttamente fatto dall’azienda per informare sulla presenza delle telecamere, è necessario che questa tenti di raggiungere un accordo con la propria RSU o, in mancanza di accordo (o di RSU), che chieda l’autorizzazione alla competente DPL (autorizzazione che, a rigore, dovrebbe essere preventiva all’installazione). In pratica, si tratta di verificare se l’installazione delle telecamere sia compatibile con i principi di liceità, di necessità, di proporzionalità e di finalità del trattamento dei dati sanciti dal Codice della privacy e, per ciò che riguarda, in particolare, la liceità del trattamento (cioè delle videoriprese), se esso sia compatibile con il divieto sancito dallo Statuto dei lavoratori.
Va poi ricordato, per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, che il punto 7 del provvedimento del Garante del 2004 precisa che l’illecito o non corretto uso delle immagini porta all’inutilizzabilità delle stesse, all’adozione di un provvedimento di blocco e divieto del trattamento da parte dell’Autorità e ad analoghe decisioni adottate dall’autorità giudiziaria civile e penale, ovvero all’applicazione delle sanzioni amministrative o penali previste dal Codice della privacy.
Perciò… attenzione ai “controlli disinvolti”!
Scritto il 27-7-2009 alle ore 19:39
è dal 2000 che ci occupiamo di regolarizzare le aziende e i relativi impianti di videosorveglianza , tra l’altro collaboriamo molto con l’ispettorato del lavoro, vorrei precisare che il d.lgs 196/03 lascia dello spazio per quelli che vengono considerati luoghi di passaggio o luoghi comuni , dove pur essendoci il rischio che qualche lavoratore dipendente esegua delle operazioni necessita esclusivamente del cartello di informativa.
durante alcune verifiche ho appreso che il cartello deve essere di dimensioni tali da essere notato ed usare il logo indicato dal garante al limite bordato di rosso per evidenziarlo meglio.
peraltro ho visto alcuni ispettori usare una sorta di documento che identificava le linee guida per i controlli, non se distribuito dalla sede centrale dell’ ispettorato 0o autocostruito in casa
spero di essere stato utile
Scritto il 24-3-2010 alle ore 09:57
Un ristorante installa telecamere sulla cassa e sulla zona deposito borse e giacche clienti. I lavoratori possono essere occasionalmente ripresi. E’ sufficiente informare i lavoratori con cartellonistica oppure occorre far firmare una informativa specifica? Grazie
Scritto il 13-4-2010 alle ore 11:43
Ho tre domande in materia.
1) e’ possibile istallare telecamere in corridoi interni che collegano i vari uffici, senza inquadrare gli uffici stessi, poiche’ si sono verificati dei furti? Il corridoio e’ un luogo non destinato ad attività lavorativa però e’ interno, si presta comunque ad una forma latente di controllo e vi transitano anche esterni all’azienda che devono recarsi negli uffici per incontrare amministratori o responsabili.
2) La seconda questione e’ quanto tempo si possono conservare le immagini. Ho letto che per le banche eccezionalmente si puo’ arrivare ad una settimana, altri parlano di un giorno, tuttavia faccio notare che alcuni furti possono non essere rilevati nell’arco di una sola giornata quando la struttura aziendale e’ abbastanza complessa ed articolata (ipotiziamo uno schermo PC trafugato in una sala macchine dove sono presenti dozzine e dozzine di computer di cui alcuni in funzione ed altri spenti e utilizzati solo in caso di guasto degli altri, sala controllata sporadicamente in quanto equiparata ad impianto autonomo). Inoltre nel fine settimana o durante le ferie o festività sarebbe necessario mantenere in funzione il controllo piu’ a lungo. Come fare?
3) ultima questione. Nello stabile convivono diverse società appartenenti allo stesso gruppo. Le decisioni della RSA della società principale valgono anche per i dipendenti delle altre aziende che per motivi dimensionali sono prive di RSA oppure e’ tassativo raggiungere un accordo anche con la DPL competente per ciascuna delle società satelliti prive di RSA?
Un saluto a Polacchini che seguo dai tempi in cui era in Confindustria (se non erro) di Ancona.
Scritto il 21-4-2010 alle ore 16:52
Le norme sulla tutela della privacy non vietano l’installazione di sistemi di videosorveglianza e di registrazioni di immagini, ma richiedono che tali sistemi siano conformi al D. Lgs. n. 196/03 e rispettino, in generale, la privacy dei cittadini. Ciò significa che occorre sempre rispettare tre principi fondamentali: 1° l’installazione di telecamere è lecita solo quando altre misure di sicurezza siano ritenute insufficienti o inattuabili, 2° l’eventuale registrazione e conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo, 3° i cittadini devono sapere sempre se un’area è sottoposta a videosorveglianza.
Già con il provvedimento generale del 29 novembre 2000 (quando ancora era in vigore la legge n. 675/96), il Garante per la privacy aveva individuato un “decalogo” di regole che doveva essere rispettato da tutti i soggetti pubblici e privati che, per motivi di sicurezza, di tutela del patrimonio o di controllo di determinate aree, intendevano avvalersi di sistemi di videosorveglianza, qualora le apparecchiature permettessero di identificare anche indirettamente i soggetti interessati. Il principio ispiratore delle linee guida contenute nel decalogo era individuato nella proporzionalità tra i mezzi impiegati e le finalità perseguite. Successivamente, con il provvedimento generale del 29 aprile 2004 il Garante ha aggiornato il decalogo sulla videosorveglianza alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 196/03 e della casistica verificatasi nel corso degli anni.
Il principio base delle nuove regole introdotte dal Garante è che la tutela del diritto alla privacy non deve pregiudicare l’adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini e che una società democratica non può privare le persone del diritto di circolare liberamente nei luoghi pubblici o aperti al pubblico senza subire ingerenze o essere costantemente seguite da telecamere.
Per quanto riguarda i primi due quesiti la risposta si può facilmente rinvenire nel citato provvedimento del 29 aprile 2004 [v. doc. web n. 1003482 nel sito http://www.garanteprivacy.it. Rispetto alla terza domanda non possibile che la rappresentanza sindacale unitaria della società principale rappresenti anche i dipendenti delle società minori; perciò è necessario chiedere il parere del Servizio Ispettivo della competente Direzione Provinciale del Lavoro.
Scritto il 23-4-2010 alle ore 11:14
BUONASERA
LAVORO IN UN UFFICIO DOVE I SONO STATI DEI FURTI
I MIEI TITOLARI HANNO DECISO DI METTERE TELECAMERE CHE LORO POSSONO VEDERE DA INTERNET E CHE RIPRENDANO TUTTE LE STANZE 24 ORE AL GIORNO (BAGNI ESCLUSI)
LA COSA MI FA SENTIRE A DISAGIO PERCHE’ QUANDO LORO NON CI SONO, IO SONO SOLA E MI SENTIREI COSTANTEMENTE OSSERVATA MAGARI DA LORO CHE SI COLLEGANO ALLA RETE
E’ REGOLARE TUTTO CIO?
GRAZIE X L’AIUTO
Scritto il 23-4-2010 alle ore 16:50
Non mi sembra molto “regolare” tutto ciò; basta pensare che il Garante per la protezione dei dati personali ha esteso il divieto di installare telecamere che possano controllare i lavoratori persino alle aree dove i dipendenti possono trovarsi saltuariamente (vedi Newsletter del 3 aprile 2009). L’Autorità per la privacy ha inoltre ribadito più volte che l’uso delle telecamere sui luoghi di lavoro deve rispettare in maniera rigorosa gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori, richiamati anche dal Codice della privacy. Secondo l’Autorità, infatti, il sistema di videosorveglianza può configurarsi come una forma di “controllo a distanza dell’attività lavorativa” (vietato dallo Statuto dei lavoratori) anche nel caso in cui i luoghi di lavoro siano frequentati solo temporaneamente dal personale dipendente, come del resto è stato affermato dalla Cassazione.
Perciò, ogni datore di lavoro per poter effettuare legittimamente la videosorveglianza ai fini della sicurezza del patrimonio aziendale deve rispettare rigorosamente le regole stabilite dal Garante della privacy nel provvedimento generale del 29 aprile 2008 [vedi il doc. web n. 1003482 nel sito wwwgaranteprivacy.it ].
Per maggiori chiarimenti può leggere qui l’articolo che ho pubblicato sul Quotidiano IPSOA nel 2009:
http://www.ipsoa.it/Opinione/le_regole_introdotte_dalla_legge_sulla_privacy_id931910_art.aspx
http://www.ipsoa.it/Opinione/le_corrette_modalita_di_trattamento_delle_immagini_id932281_art.aspx
Scritto il 7-7-2010 alle ore 23:39
lavoro in una clinica privata con circa 300 dipendenti con telecamere esterne e guardie giurate.è regolare che all’interno dell’interno e precisamente nel reparto di analisi cliniche che di sera viene chiuso e azionato l’allarme ,ci siano tante telecamere ,una per ogni stanza,e non so nemmeno se hanno avuto il permesso per installarle,tutte rivolte verso i lavoratori i quali non sono informati di nulla,tranne che si vedono.è legale ?e cosa possiamo fare noi lavoratori?
Scritto il 8-7-2010 alle ore 19:26
A mio parere la “procedura” adottata dalla sua azienda per l’installazione delle telecamere di videosorveglianza non è affatto regolare. Come ribadito dal Provvedimento a carattere generale dell’8 aprile 2010 del Garante per la privacy (che sostituisce integralmente il vecchio provvedimento del 29 aprile 2004), c’è l’obbligo per il datore di lavoro di osservare le regole “procedurali” sulla videosorveglianza effettuata per ragioni organizzative o produttive, ovvero per la sicurezza del lavoro, che sono previste espressamente dall’art. 4 della L. n. 300/70 (Statuto dei lavoratori), che subordina l’installazione degli impianti audiovisivi al preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (oggi RSU), oppure, in mancanza di queste, ovvero in difetto di tale accordo, alla autorizzazione preventiva del Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro. Una volta ricevuta la specifica istanza dall’azienda, la DPL, al fine del rilascio della propria autorizzazione, provvede a svolgere un sopralluogo per verificare, in particolare, se l’angolo di ripresa delle telecamere sia o meno compatibile con il divieto sancito dall’art. 4 della L. n. 300/70 ed eventualmente indica le prescrizioni da osservare per la corretta installazione delle telecamere.
Inoltre, il cardine della correttezza dei trattamenti di dati personali derivanti dalla videosorveglianza (“trattamenti” costituiti dalla rilevazione di immagini che permettono di identificare le persone) è sicuramente l’informativa, che può essere resa in via generale ricorrendo al fac-simile proposto dal Garante stesso (con adattamenti che diano conto della sola rilevazione di immagini, o anche della eventuale registrazione e/o dell’eventuale collegamento diretto della videosorveglianza privata con le forze di polizia). Tale cartello di avviso-informativa deve essere posizionato prima del raggio d’azione delle telecamere (per consentire all’interessato la scelta di non accedere all’area coperta dal raggio d’azione) e non necessariamente a contatto con gli impianti, e deve essere sempre chiaramente visibile, anche nelle ore notturne. Il Garante, nel suo provvedimento, invita inoltre a integrare l’informativa resa tramite i cartelli fac-simile con un testo completo (contenente tutti gli elementi previsti dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03) reso facilmente disponibile agli interessati (cioè nel suo caso ai singoli lavoratori).
Quanto all’aspetto sanzionatorio, il mancato rispetto delle anzidette prescrizioni costituisce una violazione amministrativa punita con il pagamento di una somma da 30.000 euro a 180.000 euro, mentre per l’omessa o inidonea informativa continua ad applicarsi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6.000 euro a 36.000 euro. Inoltre, se dall’utilizzo illecito di sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro deriva un controllo a distanza dei prestatori di lavoro, il fatto è sanzionato anche penalmente ai sensi dell’art. 171 del D.Lgs. n. 196/03 e dell’art. 38 della L. n. 300/70.
Il Provvedimento dell’8 aprile 2010 stabilisce inoltre, che i dati raccolti (le immagini eventualmente registrate) devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, che dipendono da una serie di variabili, ferma restando l’adozione delle misure minime dettate dal Garante, relativamente ai livelli di visibilità e accesso per gli operatori, alle modalità di visualizzazione, alle procedure di cancellazione, alla protezione da accessi abusivi.
L’azienda titolare del trattamento dei dati deve incaricare per iscritto le persone fisiche autorizzate anche al semplice accesso ai locali delle postazioni di videosorveglianza, oltre che quelle autorizzate all’utilizzo dei sistemi e/o alla visione delle immagini.
I tempi di conservazione delle immagini devono essere proporzionati alle finalità perseguite con la videosorveglianza e comunque limitati a poche ore (che possono essere aumentate per esigenze dovute a festività o a chiusure degli uffici), fino ad arrivare a 7 giorni in casi di particolari esigenze tecniche o rischiosità dell’attività svolta dal titolare del trattamento.
Alla luce di quanto sopra direi pertanto che ai lavoratori non resta che rivolgersi (direttamente o tramite la propria rappresentanza sindacale) alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.
Scritto il 5-10-2010 alle ore 16:31
si posso istallare video amere in un magaziono di carico e scarico per tenere sotto controllo i propi dipendenti?
Scritto il 5-10-2010 alle ore 16:34
io lavoro in un discount il mio titolare ha istallato anche videocamere sul soffitto sopra alle casse è legale?
Scritto il 5-10-2010 alle ore 16:39
Non è possibile installare telecamere che permettano di controllare l’attività lavorativa dei dipendenti. Non è tanto il Codice della privacy a vietarlo, quanto l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge. n.300/70).
Leggete bene gli interventi precedenti…!
Scritto il 3-1-2011 alle ore 20:13
Buonasera,
l’installazione di telecamere nella sala server (ove l’accesso è limitato solo a persone autorizzate) non penso che necessiti del preventico accordo con le RSA o DPL ma solo ovviamente dell’informativa sulla privacy, invece le telecamere installate all’entrata e nella sala riunioni dell’azienda rientrano secondo Lei nella fattispecie dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e quindi voglio l’autorizzazione preventiva delle RSA o in mancanza DPL? Se si, attivandole solo fuori l’orario di lavoro, la preventiva autorizzazione di RSA o DPL non è piu necessaria, è corretto?
Scritto il 4-1-2011 alle ore 11:29
No Giusi, non ci siamo! Il Provvedimento a carattere generale dell’8 aprile 2010 del Garante (che ha sostituito il precedente provv. del 29 aprile 2004) ha ribadito l’obbligo per il datore di lavoro di osservare le regole procedurali previste dall’art. 4 della L. n. 300/70 per ciò che riguarda gli impianti e le apparecchiature (di videosorveglianza) che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, oppure da esigenze di sicurezza sul posto di lavoro, ma, dall’uso dei quali possa derivare anche il controllo a distanza dei lavoratori.
Il citato art. 4 subordina l’installazione degli impianti audiovisivi al preventivo accordo con le RSA, oppure, in mancanza di queste, ovvero in difetto di tale accordo, all’autorizzazione preventiva del Servizio Ispettivo della competente DPL.
Il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa vale anche quando il controllo è discontinuo, cioè è esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente (v. sentenza Cass. 6 marzo 1986, n. 1490, richiamata dal provv. del Garante del 26 febbraio 2009, n. 1601522).
Il fatto che alla sala server videosorvegliata abbiano accesso solo alcuni lavoratori autorizzati, non fa venir meno l’obbligo di rispettare tale procedura. A maggior ragione rientrano nell’obbligo di rispettare la procedura prevista dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori le telecamere installate all’ingresso dell’azienda e nella sala riunioni.
E’ pur vero che alcune DPL sono piuttosto “elastiche” per quanto riguarda l’installazione di telecamere in luoghi di passaggio o luoghi comuni (dove non vi sono lavoratori che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa), ritenendo in questo caso sufficiente il solo cartello di informativa affisso in maniera ben visibile, ma è anche vero che non c’è omogeneità di comportamento su tutto il territorio nazionale. Pertanto, un preventivo accordo con le RSA risolverebbe in radice ogni eventuale problema. Del resto, se l’installazione delle telecamere non è così “invasiva” dell’attività dei lavoratori, non vedo proprio per quale motivo tale accordo non dovrebbe essere raggiunto.
Nel caso di attivazione della videosorveglianza esclusivamente nelle ore notturne, va precisato che il divieto di cui al 1° comma dell’art. 4 della L. n. 300/70 vale solo limitatamente al momento dell’espletamento dell’attività lavorativa e, dunque, solo durante l’orario di lavoro (come precisato dalla sentenza Cass., sez. lav., 3 luglio 2001, n. 8998 che afferma che: “(…) Sono pertanto legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle suddette norme, gli accertamenti operati dall’imprenditore attraverso riproduzioni filmate dirette a tutelare il proprio patrimonio aziendale, al di fuori dell’orario di lavoro e contro possibili atti penalmente illegittimi messi in atto da terzi e, quindi, anche dai propri dipendenti i quali a questi non possono non essere in tutto equiparati all’or quando agiscano al di fuori dell’orario di lavoro”). Tuttavia l’installazione delle telecamere, in quanto potenzialmente attivabili in qualunque momento, a mio parere dovrebbe essere soggetta al preventivo accordo con le RSA. Sarà cura dell’azienda precisare nel testo dell’accordo da sottoporre alle RSA che la videosorveglianza avverrà solo al di fuori dell’orario di lavoro.
Per maggiori chiarimenti su questa delicata materia la invito a leggere il mio post “Nuovo provvedimento sulla videosorveglianza: aspetti particolari legati ai rapporti di lavoro” e le risposte in esso fornite ai numerosi quesiti che mi sono stati rivolti.
Scritto il 13-2-2012 alle ore 20:31
[…] luglio 2009 – Sicurezza e privacy si scontrano con le videocamere. Un’azienda mia cliente, per motivi di sicurezza, ha deciso di installare alcune videocamere […]
Scritto il 16-3-2012 alle ore 13:32
Lavoro in un ufficio. Il mio titolare ha installato una telecamera fissa che inquadra la mia postazione lavoro e il pubblico che ricevo, lui dice per motivi di sicurezza. Non ha chiesto il mio parere, neè tantomeno i sindacati e non ha affisso nessun cartello. Io me ne sono accorta solo perchè ho visto la mia postazione lavoro ripresa sul suo monitor. Quali leggi ha violato e si può far rimuovere la telecamera? Grazie!
Scritto il 16-3-2012 alle ore 18:18
Buonasera Romi.
Ciò che ha fatto il suo datore di lavoro è illegittimo.
Legga il post “Nuovo provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza. Norme particolari per i rapporti di lavoro” in questo stesso blog e troverà tutte le risposte alle sue domande.
Scritto il 16-3-2012 alle ore 18:27
buona sera sono un tiptolare di un negozio dove lavoro con mia moglie. ho intallato delle telecamere e il videoregistratore e` conforme alle norme di registrazione ecc … avrei l’intenzione di assumere un dipendente come mi devo comportare, visto hce mia moglie non puole essere presente in negozio come in passato .
Mi scomoderebbe molto se dovessi disattivare il tutto con i tempi che corrono,ed aspettare dei mesi prima di avere una autorizzazione dal DPL .
grazie per un suo chiarimento .
Scritto il 18-3-2012 alle ore 18:31
Buonasera Matteo- Purtroppo se si hanno dei dipendenti per poter attivare la videosorveglianza bisogna rispettare delle precise regole, altrimenti si commette un illecito sanzionato penalmente.
La DPL ha 60 giorni di tempo per fare il sopralluogo e concedere la sua autorizzazione,
Qui può trovare tutte le risposte alle sue domande: http://marcellopolacchini.postilla.it/2010/05/03/nuovo-provvedimento-sulla-videosorveglianza-aspetti-particolari-legati-ai-rapporti-di-lavoro/
Scritto il 19-3-2012 alle ore 18:57
Buona sera grazie per la sua risposta, ma le autorizzazioni che rilasciano sono valide per sempre o se mi cambia il dipendente devo far intervenite la DPL .
O posso farli venire prima di assumere dei dipendenti ?
ed lasciare limpianto funzionante cosi sarei piu sicuro potrebbe essere una strada da intrapendere . grazie .
Scritto il 20-3-2012 alle ore 15:36
Matteo, l’autorizzazione va chiesta alla DPL prima di installare l’impianto. Nella domanda vanno precisate le finalità (la sicurezza) e le caratteristiche dell’impianto, con allegata una planimetria dei luoghi che si intendono sorvegliare e con l’indicazione delle telecamere e del loro angolo di ripresa (che non deve mai comprendere le postazioni di lavoro). L’autorizzazione viene rilasciata dopo un sopralluogo dell’Ispettorato del lavoro, di norma entro 60 giorni e non ha una scadenza. Visti i “tempi tecnici” a mio avviso si può fare la domanda anche prima dell’assunzione, ma l’importante è che l’impianto non sia installato (non basta che non sia funzionante) prima di avere ottenuto l’autorizzazione.
Legga altre informazioni nel post che le ho segnalato.
Scritto il 20-4-2012 alle ore 15:57
forse mi è sfuggita una sua risposta, ma la domanda che le pongo è questa:
le immagini ai fini della security e/o della safety possono andare in rete o possono essere visionate esclusivamente in circuito chiuso dal personale autorizzato? premetto che è stato raggiunto un accordo con le RSU in merito all’installazione delle telecamere ma questo punto non è stato affrontato.
può chiarirmi la questione?
grz
Scritto il 23-4-2012 alle ore 20:48
Cocco le immagini possono essere visualizzate solo dal titolare del trattamento dei dati (l’azienda che ha installato l’impianto di VDS) e dal personale autorizzato che sia stato espressamente nominato “incaricato del trattamento” dal titolare.
Scritto il 11-5-2012 alle ore 09:22
MOZIONE D’ORDINE PER TUTTI GLI UTENTI
Ho scritto diversi thread (6 o 7 mi pare) nella sezione “Impresa” del blog Postilla.it, dedicati alla VIDEOSORVEGLIANZA, ma ciascuno focalizzato su un argomento specifico.
Ho anche cercato di mantenere “in ordine” questo blog, cercando di rispondere alle domande pertinenti all’argomento iniziale del thread, ma purtroppo vedo che la cosa non ha funzionato.
Continuano ad arrivarmi domande da parte di molti utenti scritte A CASO là dove capita, cioè all’interno di trehad che riguardano argomenti SPECIFICI relativi alla videosorveglinaza.
Per di più mi arrivano molto spesso domande alle quali ho gia dato ampiamente risposta, semplicemente perchè l’utente non vuole nemmeno fare la fatica di utilizzare la funzione RICERCA per vedere se alla domanda non sia già stata data una risposta in precedenza.
Francamente sono stanco e questo modo di utilizzo del blog (la cui finalità iniziale era ben diversa da quello che è diventato…) non lo considero affatto professionalmente stimolante.
Nella home page di Postilla.it è precisato che “Postilla è la prima blog community fatta da professionisti per i professionisti e dedicata a tutti coloro che vogliono dialogare e confrontarsi su aree di specifico interesse…” Si tratta di un “network tra esperti della materia per promuovere il dibattito e lo scambio sui temi professionali in un libero spazio di comunicazione”.
“L’obiettivo di Postilla è innovare l’approccio ai contenuti professionali, raggiungendo un pubblico più ampio e facilitando il dialogo su tematiche di alto valore”.
Non mi sembra francamente che l’utilizzo fatto dall’utenza che mi rivolge quotidianamente quesiti sulla videosorveglianza si in linea con lo spirito e la finalità di Postilla.
Mi dispiace, ma questo blog professionale non è lo sportello di consulenza gratuita sulla videosorveglianza e non è nemmeno lo sportello “l’Avvocato risponde”.
Perciò ho deciso che NON RISPONDERO’ PIU’ a domande NON PERTINENTI L’ARGOMENTO SPECIFICO o a domande che mi siano GIA’ STATE FATTE.
Invito gli utenti in generale ad imparare ad utilizzare i motori di ricerca!
GRAZIE!
Scritto il 11-5-2012 alle ore 09:40
grazie per la sua risposta del 23 apr ore 2048, ma la domanda principale rimane, ovvero: “le immagini possono andare in rete con il conseguente pericolo che chiunque le possa vedere?”. nelle sue risposte precedenti non ho trovato nulla di specifico forse perchè si presuppone che le riprese avvengano in circuito chiuso.
grazie per l’attenzione
cocco
Scritto il 12-5-2012 alle ore 00:03
Cocco, secondo me le immagini non possono andare in rete, in quanto si trattrebbe di un trattamento di “diffusione” che ritengo essere eccedente rispetto alla finalità della raccolta delle immagini, e quindi andrebbe contro uno dei principi generali della privacy.
Come le ho già detto le immagini possono essere visualizzate solo dal titolare del trattamento dei dati ( e dal personale autorizzato che sia stato espressamente nominato “responsabile” o “incaricato” del trattamento dal titolare.
Scritto il 14-6-2012 alle ore 22:57
buonasera,io lavoro in un negozio nell centro commerciale.il mio dattore di lavoro ha instalato ben tre telecamere fisse e una mobile in uno spazio di circa 60metri quadrati.sono collegate via internet perche loro ci possono vedere da lontano e sono ben visibili.una guarda proprio sull banco della cassa e inquadra la figura intera dell dipendente..
non c’e nessun cartello che indica che ci sono.
in piu ci chiamano e ci rimproveranno..e cosi gia di piu di un anno..
ma e legale tutto cio? mi basterebbe soltanto una affermazione.
grazie
Scritto il 16-6-2012 alle ore 18:32
Sara non ci siamo proprio! la situazione da lei descritta è assolutamente fuori legge!
Qui può trovare tutto quello che il suo datore di lavoro avrebbe dovuto fare: http://marcellopolacchini.postilla.it/2010/05/03/nuovo-provvedimento-sulla-videosorveglianza-aspetti-particolari-legati-ai-rapporti-di-lavoro/
Scritto il 14-1-2013 alle ore 14:52
Se in un’azienda sono posizionate telecamere nei corridoi, ma durante l’orario di lavoro NON vengono registrate immagini e nessuno è autorizzato a visionarle, quel tipo di accordo va sottoscritto con l’RSU e quale tipo di segnaletica va posizionata, considerato che non sono attive durante la presenza di lavoratori ?
Scritto il 17-1-2013 alle ore 19:32
Maurizio, come ho ampiamente spiegato qui: http://marcellopolacchini.postilla.it/2010/05/03/nuovo-provvedimento-sulla-videosorveglianza-aspetti-particolari-legati-ai-rapporti-di-lavoro/
è sufficiente che le telecamere siano installate in un ambiente di lavoro perchè scatti l’obbligo di osservare la procedura di garanzia dei lavoratori prevista dal comma 2 dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (cioè occorre un PREVENTIVO accordo con la RSA o, in mancanza, una PREVENTIVA autorizzazione della competente DTL).
Il motivo è che le telecamere possono POTENZIALMENTE riprendere anche i lavoratori.
Il cartello di informativa sulla presenza e sulla finalità delle telecamere (art. 13 D.Lgs. 196/03) va comunque affisso in prossimità delle stesse, per avvertire chiunque dovesse transitare nell’area videoripresa. Inoltre il cartello ha un’utile funzione deterrente.
Scritto il 24-10-2014 alle ore 19:56
Forse sono stato poco chiaro vorrei sapere quanto tempo mantengono registrazione telecamere nelle stazioni ferroviarie.grazie buona serata .